Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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5 Relazione con il diritto europeo

I Paesi membri dell’Unione europea (UE) sono competenti nell’ambito della politica forestale all’interno della zona UE. In particolare, l’UE non ha finora ancora emanato leggi nell’ambito della politica delle superfici boschive. Dal diritto internazionale non derivano quindi impegni per la Svizzera incompatibili con le modifiche di legge proposte.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si basa sull’articolo 77 della Costituzione federale secondo il quale la Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative e a tal fine gli consente di emanare principi sulla protezione delle foreste e promuovere provvedimenti per la conservazione delle foreste.

6.2 Delega di competenze legislative

La presente revisione parziale della legge sulle foreste non implica nessuna norma di delega per l’emanazione di una propria normativa d’attuazione. Conformemente alle modifiche degli articoli 7, 10 e 13 LFo, il Consiglio federale, nell’ambito delle sue competenze emana le prescrizioni d’esecuzione (art. 49 cpv. 3 LFo) che sanciscono le necessarie concretizzazioni nell’ordinanza sulle foreste.

6.3 Forma dell’atto

Tutte le disposizioni importanti della presente modifica che contengono norme di diritto, che riguardano ad esempio i diritti e gli obblighi dei proprietari fondiari e dei progettisti, sono emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).