Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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che di utilizzazione del territorio (in particolare l’agricoltura) nell’ambito della pianificazione territoriale.

Deve essere mantenuta la protezione del bosco mediante il divieto di dissodamento; abolirlo comporterebbe una modifica alla Costituzione. Deve invece essere verificato ed eventualmente ampliato l’elenco dei criteri per la concessione di deroghe per i dissodamenti (p. es. permessi di dissodamento per recuperare superfici agricole).

A causa dello sviluppo incontrollato degli insediamenti su aree agricole nell’Altopiano, si vengono a creare situazioni in cui le aree insediative sono immediatamente a ridosso della foresta. Un’ulteriore crescita andrebbe dunque a scapito della superficie boschiva. Il problema può essere affrontato in due modi: da un lato la ridistribuzione dei boschi all’interno di piccole aree consentono di attuare modifiche ragionevoli ai piani di insediamento. Ciò richiede una pianificazione del territorio lungimirante a livello comunale (p. es. acquisto preventivo di superfici compensative adeguate). Dall’altro si tratta di definire una gestione regionale delle aree insediative come strumento per una gestione efficace dello sviluppo degli insediamenti (in primo luogo centripeto, prima della realizzazione di ampliamenti).

Nelle regioni montane l’espansione della foresta in seguito all’abbandono o all’estensivazione delle attività agricole può sortire effetti negativi in particolare per il turismo, la salvaguardia della diversità biologica e paesaggistica e per l’agricoltura. Con la nuova politica in materia di superficie boschiva si intende rispondere al diverso sviluppo dell’area forestale, alla sua distribuzione e alle esigenze della popolazione e dell’economia locale.

Il progetto di revisione propone che i Cantoni, laddove intendano prevenire una crescita considerevole della foresta, possano definire margini statici tra la foresta e altre zone di utilizzazione. Simili margini sono attualmente previsti tra la foresta e le zone edificabili, tuttavia con la differenza che i margini della foresta devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo l’articolo 13, capoverso 1 LFo.

Inoltre, in determinati casi si prevede di adeguare l’obbligo del rimboschimento compensativo al fine di attuare la nuova politica in materia di superficie boschiva. Nei casi di conflitto citati, si potrà ora rinunciare al compenso in natura se è possibile adottare misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Per tutti gli altri casi, viene mantenuto in linea di principio l’obbligo di compensazione in natura nella stessa regione. L’obbligo in base al quale il compenso in natura può essere eseguito eccezionalmente in un’altra regione viene meno. Si potrà rinunciare al rimboschimento compensativo nel caso di dissodamento al fine di recuperare superfici agricole in aree invase dalla foresta negli ultimi 50 anni. Ciò vale anche nel caso di dissodamenti legati alla protezione contro le piene e alla rivitalizzazione delle acque nonché di dissodamenti necessari per la valorizzazione di biotopi secondo gli articoli 18a e 18b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)17.

2.4 Soluzioni analizzate

È stata presa in considerazione una modifica della definizione di foresta, secondo la quale anche una superficie che presenta un’estensione boschiva spontanea che risale

17 RS 451