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Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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a più di vent’anni non diventa foresta a tutti gli effetti in senso giuridico e pertanto non è soggetta alla legislazione forestale (art. 2 cpv. 4 LFo)18. Si è tuttavia deciso di rinunciare a una simile modifica perché non risolve il problema dell’espansione spontanea della foresta. Aumentando l’età del ripopolamento a partire dalla quale una superficie che presenta un’espansione boschiva spontanea viene considerata foresta – a 30 o 50 anni, a seconda della definizione del criterio di età – non si fa altro che differire il problema. Sarebbe inoltre difficile applicare una simile disposizione, dato che non è facile distinguere un ripopolamento di 50 anni da un ripopolamento che si è sviluppato in seguito alla rinnovazione naturale della foresta esistente. In generale, la definizione di foresta, per ragioni di applicabilità, non dovrebbe allontanarsi eccessivamente da ciò che si intende comunemente per tale.

Si è inoltre rinunciato ad allentare il divieto di dissodamento (art. 5 cpv. 1 LFo). Una simile modifica non è conciliabile con l’obiettivo della conservazione della foresta iscritto nella Costituzione (art. 77 Cost.; art. 1 cpv. 1 lett. a e art. 3 LFo): se la foresta deve essere rimossa, ciò deve continuare ad essere possibile in linea di massima solo mediante una deroga al divieto di dissodamento. Il divieto di dissodamento deve continuare a essere la conseguenza principale dell’obiettivo della conservazione della foresta sancito dalla Costituzione federale.

Si è rinunciato anche a un allentamento generale delle condizioni per la concessione di deroghe (art. 5 cpv. 2 LFo) soprattutto perché la ponderazione degli interessi da effettuare sulla base dei criteri giuridici nel contesto nella procedura di concessione dei permessi di dissodamento consente già oggi il dissodamento di superfici boschive nate in seguito a un’espansione spontanea. In questo caso, più che la storia della formazione della foresta, sono determinanti l’obiettivo perseguito con il dissodamento, l’interesse preponderante dello stesso e se è indispensabile nel luogo previsto. Un allentamento generale di queste condizioni sarebbe inoltre in conflitto con l’obiettivo della conservazione dell’area forestale (cfr. cap. 2.3).

2.5 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La presente modifica di legge attua l’iniziativa parlamentare 09.474 «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» e si riferisce essenzialmente agli obiettivi incontestati di una nuova politica in materia di superficie boschiva, formulati già con le misure contenute nel PF-CH19. Il mandato costituzionale definito nell’articolo 77 capoverso 1 della Costituzione federale continua a essere soddisfatto e in particolare non viene toccato il principio della conservazione quantitativa della foresta (art. 3 LFo).

18 Peter M. Keller, Evaluation der rechtlichen Möglichkeiten der Umsetzung der Ziele des Waldprogramms Schweiz im Bereich Waldfläche. Evaluationsbericht zuhanden des Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Bern 2004, pag. 21 e segg.

19 PF-CH, pag. 62, Altre misure 1a1, 2a2 e 2a3.