Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto

capoverso 1 lettera b LFo, che prescrive l’obbligo di proteggere la foresta come ambiente naturale di vita.

Capoverso 2: il compenso in natura in altra regione poteva finora comportare che una regione nella quale la superficie forestale aumenta fosse anche oggetto di rimboschimento. Siccome la ripartizione forestale non deve essere modificata a scapito delle regioni i cui boschi sono comunque sotto pressione, la regola del compenso in natura in altra regione viene a cadere. Ciò significa che questo livello della cascata dei provvedimenti di compensazione viene soppresso. I casi «classici», come il dissodamento in valle compensato mediante un rimboschimento in zone di montagna, non saranno quindi più possibili in futuro. L’abrogazione di questo tipo di compensazione consente da un lato di preservare la ripartizione attuale delle superfici forestali e, dall’altro, di non promuovere attivamente l’espansione indesiderata del bosco in zone periferiche.

Al fine di preservare le aree agricole privilegiate e le zone di pregio ecologico o paesistico particolare, sarà ora possibile rinunciare non soltanto in casi eccezionali al compenso in natura, a condizione che vengano presi provvedimenti equivalenti con l’obiettivo di proteggere la natura e il paesaggio. Sono considerati equivalenti soltanto i provvedimenti che hanno un effetto durevole sulla diversità biologica del bosco o per la natura e il paesaggio. I provvedimenti ordinari ai biotopi meritevoli di protezione secondo la LPN non rientrano in questa categoria. Può essere considerato equivalente anche un provvedimento più ampio che consente ai Cantoni di compensare più superfici dissodate di piccole dimensioni. Sono quindi possibili delle cosiddette soluzioni congiunte, come quelle adottate da vari Cantoni nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio per la realizzazione di misure di compensazione di piccoli interventi in biotopi. Quale valore indicativo per il corrispettivo in termini finanziari della misura di compensazione, si può considerare il carico finanziario teorico che sarebbe necessario per la realizzazione del compenso in natura da parte del richiedente.

Le aree agricole privilegiate includono in particolare delle superfici definite nel Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture del Consiglio federale. Delle zone pregiate da un punto di vista ecologico e agricolo fanno parte le zone di protezione del paesaggio e i biotopi protetti dal diritto federale o cantonale.

Capoverso 3: se le fattispecie del secondo il capoverso 3 lettere da a alla c sono riunite è possibile rinunciare completamente al compenso in natura. I Cantoni sono tenuti a fare uso di questa competenza nei casi in cui i progetti la cui realizzazione richiede un dissodamento costituiscono di per sé delle misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio ai sensi del capoverso 2.

Capoverso 3 lettera a: questa disposizione consente di allentare l’obbligo di compensare il dissodamento, in particolare nella zona alpina, dove il bosco ha guadagnato terreno a causa dell’abbandono delle attività agricole. Il bosco può espandersi in modo indesiderato, soprattutto nelle aree dove l’uomo ha rinunciato a un diverso utilizzo del suolo o in quelle che si inselvatichiscono a causa dell’abbandono delle attività agricole. Nel nuovo testo si prevede che, in caso di dissodamento di superfici conquistate dal bosco finalizzato al recupero di superfici agricole utili, è possibile rinunciare al compenso in natura a condizione che il rimboschimento abbia meno di 50 anni. Il limite temporale è necessario in base all’obbligo costituzionale di conservare la superficie forestale. In questi casi, per