Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine
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Programma forestale svizzero (PF-CH)14, elaborato nel biennio 2002/2003 come base per la futura politica forestale, ha ripreso questa problematica in maniera differenziata formulando obiettivi e misure per una nuova politica in materia di superficie boschiva. In particolare sotto il titolo «Altre misure» è stato proposto di integrare l’elenco dei criteri per la concessione di deroghe al divieto di dissodamento (misura 1a1), abbandonare in parte la definizione dinamica di foresta in zone in cui, secondo la pianificazione territoriale, avviene un’espansione indesiderata della superficie boschiva (misura 2a2) e rinunciare al compenso in natura in zone in cui la foresta cresce considerevolmente a favore di misure volte a proteggere la natura e il paesaggio (misura 2a3)15. Il presente progetto tiene inoltre conto del progetto di revisione del 2007 che ha previsto corrispondenti disposizioni a livello di legge16.
Una politica in materia di superficie boschiva che comprenda anche le zone in cui il bosco è sotto pressione, deve tener conto anche di riflessioni come quelle che sono alla base della fase successiva del PF-CH («PF-CHplus»). Nuovi temi come i cambiamenti climatici, la biodiversità, lo sviluppo della superficie boschiva e l’accesso alla foresta sono diventati sempre più attuali. Il 21 aprile 2010 il Consiglio federale ha approvato la procedura di sviluppo del PF-CH.
2.3 Nuova regolamentazione della politica in materia di superficie boschiva
Nelle zone intensamente utilizzate la superficie boschiva subisce una forte pressione, soprattutto a causa della presenza di insediamenti e infrastrutture. Questo significa che una nuova politica in materia di superficie boschiva non può concentrarsi solo sulle zone in cui la superficie boschiva aumenta, ma che è necessaria una prospettiva integrata e intersettoriale per tutto il territorio nazionale. Viene ribadito il principio del divieto di dissodamento, ossia la superficie boschiva complessiva non deve essere ridotta. Gli adeguamenti giuridici vengono effettuati solo nei casi in cui sono necessari per l’attuazione di una nuova politica in materia di superficie boschiva.
La nuova politica in materia di superficie boschiva si basa su quattro pilastri: (a) flessibilizzazione dell’obbligo di rimboschimento compensativo, (b) parziale abolizione della definizione dinamica di foresta, (c) rafforzamento della pianificazione territoriale nella limitazione dell’espansione degli insediamenti e nella definizione dello sviluppo ulteriore della superficie boschiva (cap. 2.7.2) e (d) incentivi efficaci per mantenere disponibili determinate superfici (cap. 2.7.3).
L’attuazione della politica in materia di superficie boschiva deve essere differenziata a livello regionale: nelle zone in cui la superficie boschiva è sottoposta a pressione (aree insediative, Altopiano), sono in primo piano gli strumenti che assicurano la ripartizione del bosco come spazio verde in senso lato. Ciò significa da un lato ribadire l’obbligo di un effettivo rimboschimento compensativo e dall’altro migliorare l’armonizzazione della politica in materia di superficie boschiva con altre politi-
14 Programma forestale svizzero PF-CH: Programme forestier suisse (PFS), Programme d’action 2004–2015, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Cahier de l’environnement n. 363, Berne 2004 (disponibile in francese e tedesco), pagg. 24 e 102 e segg.
15 PF-CH, pag. 62.
16 FF 2007 3493, 3541.