Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine
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Art. 10 cpv. 2
2Al momento dell’emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT44, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale
a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b. al di fuori delle zone edificabili laddove il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.
Art. 13, titolo, cpv. 1 e 3 Delimitazione tra foreste e zone di utilizzazione
1I margini della foresta definiti secondo l’articolo 10 capoverso 2 sono integrati ai piani di utilizzazione.
3I margini della foresta possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l’articolo 10 della presente legge, se sono stati revisionati i piani di utilizzazione e sono mutate in modo sostanziale le condizioni reali.
II
Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
44 RS 700