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Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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 conservazione, promozione e ulteriore sviluppo di paesaggi rurali variegati.

La Commissione analizzerà a tempo debito queste proposte in relazione al coordinamento con una soluzione integrata per la flessibilizzazione della politica in materia di superfici boschive conformemente all’iniziativa parlamentare 09.474 e formulerà, se del caso, delle proposte di correzione.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

I previsti adeguamenti della legge forestale non avranno nessuna ripercussione sull’Amministrazione federale né a livello finanziario né sull’effettivo del personale. Per contro, il fabbisogno a livello di Cantoni potrebbe aumentare se si dovesse fare uso delle possibilità di delimitazione di margini statici della foresta rispetto agli spazi aperti. I Cantoni fissano l’entità dell’eventuale procedura da applicare. In base a un rilevamento e a una gestione elettronica dei dati (soprattutto GPS e valutazione delle fotografie aeree) i costi supplementari per i Cantoni saranno presumibilmente di lieve entità.

Non sono ancora chiare le ripercussioni in relazione alla necessità di agire abbozzata in merito alla pianificazione del territorio. L’entità di questi costi sarà appurata nel quadro delle due tappe di revisione della legge sulla pianificazione del territorio.

4.2 Capacità d’esecuzione

Le previste modifiche dovranno essere attuate in via ordinaria. La nuova serie di misure di rimboschimento compensativo consente ai Cantoni di adottare l’articolo 7 LFo tenendo quindi più equamente conto delle condizioni reali. Per determinare in quali casi si tratta di un’estensione boschiva cresciuta spontaneamente negli ultimi 50 anni (art. 7 cpv. 3 lett. a LFo) è sufficiente interpretare le fotografie aeree ed esaminare singoli alberi. La definizione dei margini della foresta al di fuori delle zone edificabili secondo gli articoli 10 e 13 LFo avviene in un primo tempo mediante una designazione nel piano direttore cantonale delle aree in cui non si vuole in futuro un’espansione indesiderata della superficie boschiva. In un secondo tempo vengono definiti i margini della foresta nel quadro di una procedura comprovata di accertamento del carattere forestale e integrati a livello parcellare nei piani di utilizzazione. Nell’ambito di uno studio pilota svolto nel Canton Vallese sono stati elaborati un metodo e una guida che consentono di determinare le zone con un’espansione indesiderata della superficie boschiva. Tali basi possono essere utili anche agli altri Cantoni.

4.3 Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni significative in quanto viene mantenuto il principio del divieto di dissodamento (artt. 4 e 5 LFo) e la definizione di foresta (art. 2 LFo).