Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine
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differenziata si rileva tuttavia che l’obiettivo fissato a livello nazionale «Apertura del paesaggio rurale e conservazione della superficie coltiva» non sarà realizzato ovunque. In particolare nelle zone alpine superiori, nelle zone d’estivazione e nei terreni a scarso rendimento sussiste una lacuna per quanto riguarda gli obiettivi concernenti l’apertura del paesaggio28. Pertanto, il rapporto sottolinea anche la necessità di incrementare i mezzi messi a disposizione nelle zone d’estivazione29.
Sotto il profilo quantitativo, la vigente legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr)30 concretizza in parte il contributo dato dall’agricoltura alla cura del paesaggio rurale (art. 1 lett. c LAgr). Per la protezione e la cura del paesaggio rurale (apertura del paesaggio o protezione contro l’espansione del bosco), la Confederazione stanzia contributi di declività destinati a zone con condizioni difficili di produzione e contributi d’estivazione destinati a zone ubicate nelle zone di estivazione (artt. 75 e 77 LAgr).
Il versamento di contributi al paesaggio rurale è previsto nella nuova strategia per l’ulteriore sviluppo del sistema di pagamenti diretti al fine di salvaguardare l’apertura del paesaggio rurale. L’apertura delle superfici viene mantenuta coltivando le superfici agricole e alpestri su tutto il territorio. Funge da base per la fornitura di altre prestazioni economiche di carattere generale. L’entità dei contributi deve essere misurata in modo tale da consentire una gestione minima che permetta di salvaguardare l’apertura del paesaggio rurale. I contributi sono differenziati per zona e declività, a seconda delle difficoltà naturali31.
I contribuiti al paesaggio rurale devono essere stanziati anche per le zone d’estivazione, dove devono essere versati per carico normale e non vincolati alla superficie agricola utile. Il pagamento corrisponde in linea di principio al contributo d’estivazione attuale. Tenuto conto degli obiettivi stabiliti, versare pagamenti soltanto alle regioni alpine ubicate sotto il limite del bosco sarebbe logico ma difficilmente realizzabile. La promozione sulle superfici d’estivazione deve fornire un importante contributo di base alla gestione e alla salvaguardia dell’apertura delle superfici alpestri utilizzate. Inoltre, anche le zone d’estivazione dovranno in futuro beneficiare di pagamenti diretti per la biodiversità e la qualità del paesaggio32.
Sulla base della mozione 09.3973 «Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Realizzazione del piano» il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento entro la fine del 2011 un messaggio relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (politica agricola 2014/17), in cui esprimerà un parere sulla gestione delle superfici agricole e alpestri e proporrà delle misure efficaci adeguate.
2.7.4 Protezione della natura e del paesaggio
Se il bosco si espande nei paesaggi degni di protezione o nei biotopi protetti, si pone la questione se, oltre alla legislazione forestale, debbano essere adeguati anche gli strumenti di protezione della natura e del paesaggio di cui alla LPN33.
28 Loco citato, pagg. 124 e 164.
29 Loco citato, pag. 166.
30 RS 910.1
31 Loco citato, pag. 6.
32 Loco citato, pag. 142.
33 RS 451