Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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Il decespugliamento di biotopi costituisce una misura di cura per la quale si accordano, secondo il diritto vigente, delle indennità globali sulla base di accordi programmatici (art. 18d cpv. 1 LPN). Uno studio, pubblicato congiuntamente nel 2009 da WSL, Pro Natura e Foro Biodiversità Svizzera, ha fatto un raffronto fra i costi per la protezione efficace dei biotopi di importanza nazionale e i mezzi effettivamente stanziati dall’erario. Dallo studio è emerso che, secondo le disposizioni della legge, per la cura e la protezione dei biotopi più pregiati della Svizzera sarebbe necessario il raddoppio dei fondi pubblici stanziati. Fino a che punto i problemi causati dall’espansione indesiderata del bosco possano essere risolti modificando le priorità nella distribuzione dei fondi pubblici deve essere discusso nel quadro degli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Un eventuale aumento dei crediti per il decespugliamento di biotopi di importanza nazionale, regionale e locale deve avvenire nel quadro del dibattito sul bilancio.

Per quanto riguarda i paesaggi degni di protezione, mancano invece basi decisionali fondate relative alla domanda dove e fino a che punto l’espansione del bosco causa pregiudizi alla varietà e alla qualità di paesaggi attraenti. Attualmente, sulla base di un rapporto della Commissione della gestione (CdG), su mandato del Consiglio federale stanno per essere precisati gli obiettivi di protezione dei paesaggi iscritti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Per i parchi di importanza nazionale, gli obiettivi di sviluppo del paesaggio sono definiti concretamente nel progetto di parco e della Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco. Per i paesaggi rimanenti, la formulazione di obiettivi concreti di protezione e di sviluppo è di competenza dei Cantoni.

2.7.5 Opere idrauliche e rivitalizzazione

Nell’interesse della protezione contro le piene la realizzazione di misure edili può comportare dissodamenti lungo la zona riparia. Secondo la legge forestale vigente, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Il compenso in natura può tuttavia porsi in contraddizione con l’obiettivo di protezione contro le piene. Poiché le esigenze stabilite dalla legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua contemplano anche misure di rivalorizzazione (volte ad es. a conservare una vegetazione riparia stanziale o a favorirne la crescita) si propone ora di rinunciare al rimboschimento compensativo.

Più incisivo sarebbe qualificare le misure contro le piene come sostanzialmente conformi alla superficie boschiva, come è il caso, ad esempio, secondo l’articolo 4 lettera a dell’ordinanza sulle foreste per quanto riguarda l’impiego del suolo

boschivo per piccoli edifici non forestali. In questo caso, l’obbligo di chiedere un’autorizzazione verrebbe abrogato. Una simile soluzione richiederebbe una base giuridica e, come già evidenziato sopra (cap. 2.4), non sarebbe pertanto compatibile con gli obiettivi della proposta.

La concessione di un maggior spazio di manovra ai corsi d’acqua nell’ambito di rivitalizzazioni secondo l’articolo 38a della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)34 comporta l’erosione della zona boschiva confinante. Si pone dunque la domanda relativa al cambiamento delle finalità del suolo

34 RS 814.20, approvata l’11 dicembre 2009, ma non ancora entrata in vigore.