Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine
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Compendio
La politica forestale, così come è stata definita nella legge forestale del 4 ottobre 1991, è risultata sostanzialmente efficace, soprattutto l’idea direttrice di una conservazione qualitativa e quantitativa ha contribuito a far sì che la foresta, fortemente minacciata nel XIX secolo, possa oggi svolgere appieno le sue funzioni protettive, sociali ed economiche. Per questa ragione e anche perché non è stato possibile conciliare all’interno del Parlamento i vari interessi, in parte contrastanti, nei confronti della foresta per formare una base di partenza comune per una revisione della legge, nel 2007/2008 le due Camere hanno respinto la revisione parziale della legge forestale presentata dal Consiglio federale. Le modifiche miravano soprattutto a garantire quelle funzioni del bosco e dell’economia forestale di cui può beneficiare il pubblico. Ciononostante si concordava sul fatto che è necessario intervenire, in particolare nell’ambito della politica in materia di superficie boschiva. Nelle regioni delle Alpi, delle Prealpi e del Giura in cui la superficie boschiva aumenta in maniera considerevole, si creano, in seguito all’obbligo vigente del rimboschimento compensativo, conflitti sempre più forti con l’agricoltura, con le zone dall’elevato valore ecologico o paesistico e con la protezione contro le piene. Questo aspetto e il fatto che le disposizioni relative alla flessibilizzazione dell’obbligo di rimboschimento compensativo proposte nella revisione della legge forestale abbiano ottenuto un ampio consenso durante la procedura di consultazione hanno indotto la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ad affrontare questi problemi con un’iniziativa e a elaborare un disegno di legge.
Il disegno prevede una serie di adeguamenti della legge forestale. A fronte della necessità di procedere con un approccio integrato che includa anche la pianificazione del territorio e la politica agricola, le disposizioni proposte sono da considerasi tuttavia nel contesto dei lavori relativi alla legge, attualmente in corso e futuri, in questi ambiti.
Con le modifiche della legge forestale si intende rendere più flessibile l’obbligo di rimboschimento compensativo per adeguarlo meglio alle condizioni reali. Per salvaguardare le aree agricole privilegiate e le zone di pregio ecologico o paesistico, in futuro si potrà rinunciare al compenso in natura, a condizione che vengano adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Se i progetti stessi possono essere qualificati come provvedimenti equivalenti – segnatamente nel caso di dissodamenti (a) di superfici in cui negli ultimi 50 anni la foresta si è estesa spontanemente, al fine di recuperare aree da destinare all’agricoltura, (b) per garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque oppure (c) per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio –, si potrà rinunciare completamente al rimboschimento compensativo.
Un compenso in natura vero e proprio dovrà essere possibile solo nella stessa regione. La regolamentazione vigente che consentiva il compenso in natura anche in altre regioni ha finora fatto sì che venissero rimboscate zone in cui il bosco stava già crescendo.