Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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Figura: Dissodamenti autorizzati in Svizzera (dal 1964 al 2008) ed evoluzione della media quinquennale (Fonte: Statistica federale dei dissodamenti)

Art. 7 Rimboschimento compensativo

Salvo in un’eccezione, in virtù della normativa vigente i dissodamenti devono sempre essere compensati in natura. Il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a cascata. In linea generale, i dissodamenti devono essere compensati dal rimboschimento di una superficie di dimensioni equivalenti situata nella stessa regione. In via eccezionale, il compenso in natura può essere effettuato in un’altra regione. Se ciò non fosse possibile, è ammesso adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. L’ottemperanza di questo meccanismo consente anche un rimboschimento nelle regioni dove vi è una forte crescita del bosco o la protezione di superfici conquistate in modo naturale dal bosco.

La revisione proposta nell’ambito del rimboschimento compensativo corrisponde in parte già alla prassi in vigore. Poiché la realizzazione di rimboschimenti compensativi in un’altra regione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LFo può provocare un aumento delle superfici forestali in zone dove ciò è indesiderato, le autorità esecutive cantonali applicano già oggi in modo ampio l’articolo 7 capoverso 3 LFo relativo alla realizzazione eccezionale di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

Capoverso 1: il compenso in natura nella medesima regione rimane, come finora, la regola generale. D’ora in poi, il compenso in natura dovrà essere effettuato soltanto con essenze stanziali. Il diritto vigente si limita a esigere principalmente delle essenze stanziali. Nel frattempo, nella pratica, si è imposta l’adeguatezza delle essenze stanziali utilizzate per il compenso in natura, la quale soddisfa l’articolo 1