Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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la necessità della creazione di terreni edificabili3. Il timore espresso nella Strategia globale per l’economia forestale e di lavorazione del legno (1975) che anche un numero sempre maggiore di aree forestali venisse occupato da costruzioni residenziali o industriali, non si è concretizzato4. La politica in materia di conservazione della foresta si è opposta efficacemente al postulato della simmetria dei sacrifici tra foresta e aree destinate all’agricoltura. La (fallita) procedura di consultazione del 2009 concernente la legge federale sullo sviluppo territoriale (LSTe) ha tuttavia mostrato chiaramente che il principio in base al quale l’area boschiva deve essere definita e protetta dalla legislazione forestale (art. 18 cpv. 3 della legge sulla pianificazione del territorio), è stato parzialmente messo in discussione: alcune parti interpellate hanno sostenuto che la foresta appartiene alle zone coltive e va pertanto inclusa nella pianificazione del territorio. Altri hanno chiesto che venisse almeno esaminata la possibilità di integrare meglio la foresta nella pianificazione del territorio5.

Con la legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste6 (LFo), la Svizzera dispone di uno strumento di regolamentazione che ha sviluppato in maniera coerente ed efficace la legge sulla polizia delle foreste del 1902 nell’ambito della conservazione quantitativa della foresta. Per quanto riguarda la conservazione quantitativa della foresta, che è uno dei principi fondamentali e indiscussi della legge forestale svizzera (art. 1 cpv. 1 lettera a e art. 3 LFo), l’aumento della superficie boschiva non appare dunque problematico a prima vista. L’espansione spontanea delle foreste può tuttavia costituire un problema perché avviene a prescindere dal tipo e dalla funzione dell’area occupata. In generale l’incremento della superficie boschiva risulta indesiderato laddove rende il paesaggio più monotono, riducendone la varietà strutturale e la biodiversità con un conseguente pregiudizio per zone dall’elevato valore ecologico e paesistico, oppure laddove entra in contrasto con l’utilizzo e la funzione delle superfici invase portando a conflitti con le attività agricole. L’espansione della foresta al punto tale da coprire ampiamente un’area di deflusso rendendo necessario un disboscamento per mantenere la capacità di deflusso può inoltre risultare indesiderato anche in relazione alla protezione contro le piene. Inoltre, i progetti di bonifica per la protezione dalle piene richiedono, in genere, uno spazio supplementare. Per cui, laddove bisogna intervenire su un’area boschiva ci vogliono delle adeguate superfici di compensazione che non risultano poi più disponibili.

Il diritto forestale vigente non presenta strumenti adeguati per far fronte all’espansione indesiderata della superficie boschiva. La legge forestale riguarda

3 Si vedano in proposito le decisioni del Tribunale federale «Aresol» (DTF 99 Ib 192), con la quale il Tribunale federale si è espresso sull’obbligo di pianificazione del territorio e «Maderni» (DTF 99 Ib 497), con la quale, nel caso di un comune in cui il territorio era ricoperto per circa l’80 percento di bosco, ha approvato il dissodamento in base all’interesse prepondernate. Nel caso «Ried-Brig», nel quale veniva chiesto il permesso di dissodamento per edificare case di vacanze, il tribunale non ha riconosciuto l’interesse preponderante (DTF 199 Ib 397).

4 Hansjörg Steinlin/Heidi Schelbert-Syfrig/Gérard Crettol; Gesamtkonzeption für eine Schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik, hrsg. v. Eidgenössischen Oberforstinspektorat. Bern 1975, pag. 227.

5 Consultazione concernente una revisione della legge sulla pianificazione del territorio. (avamprogetto di nuova legge sulla pianificazione del territorio). Rapporto sui risultati, settembre 2009, pag. 36.

6 RS 921.0