Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 28 pagine

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deliberazione parlamentare, è volta in primis alla gestione e alla limitazione dell’espansione degli insediamenti urbani. Gli insediamenti devono innanzitutto svilupparsi in modo centripeto, per poi espandersi verso l’esterno. In tal modo possono essere risparmiate aree agricole privilegiate. Inoltre, si riduce la pressione sulle aree boschive. Secondo il relativo messaggio e progetto39 sono importanti le seguenti disposizioni:

L’articolo 8a definisce il contenuto minimo dei piani direttori nell’ambito degli insediamenti, in particolare le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone, le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione, come pure le misure finalizzate a uno sviluppo centripeto e di elevata qualità degli insediamenti.

L’articolo 15 viene precisato e richiede ora un coordinamento intercomunale nell’ambito dell’azzonamento e definisce requisiti più severi per nuovi azzonamenti.

Secondo l’articolo 15a, per garantire l’entrata effettiva sul mercato delle zone edificabili i Cantoni sono ora tenuti a frazionare il terreno edificabile.

Secondo l’articolo 37b i Cantoni devono adeguare i loro piani direttori entro cinque anni. Durante tale periodo gli azzonamenti sono consentiti nella misura in cui non venga aumentata la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione cresciuta in giudicato. In seguito è applicato un divieto di azzonamento fintantoché il Cantone non ha ottenuto l’approvazione dell’adeguamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.

Nel quadro della prima tappa della revisione della legge sulla pianificazione del territorio, la Commissione intende concretizzare anche le disposizioni relative al prelievo sul valore aggiunto (art. 5 cpv. 1 LPT). I Cantoni devono applicare una tassa di compensazione pari ad almeno un quarto del valore aggiunto derivante dalla pianificazione nel caso in cui il suolo venga attribuito a una zona edificabile.

Nel quadro della seconda tappa della revisione della legge sulla pianificazione del territorio viene discusso il tema della protezione e dell’utilizzazione del suolo. Il rapporto fra la pianificazione del territorio e la foresta deve essere esaminato in modo approfondito, come pure la questione della protezione delle terre coltive, attribuendo la necessaria importanza alla protezione del terreno agricolo – in particolare la migliore protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (cfr. capitolo 2.7.2).

3.3 Adeguamento della legge sull’agricoltura

In relazione alla prossima revisione della legge federale sull’agricoltura nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della politica agraria (politica agraria 2014/17), il Consiglio federale elaborerà un messaggio entro la fine del 2011. Considerando tra l’altro la mozione 09.3973 (CET-S) «Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Realizzazione del piano», la promozione dell’agricoltura dovrebbe in particolare perseguire i seguenti obiettivi:

 salvaguardia del paesaggio rurale mantenendone l’apertura;

 conservazione e promozione della biodiversità;

39 FF 2010 931, 965