Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine
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cambiamento di sistema, ASSA ritiene che il mandato affidato all’organo di riscossione debba com- prendere anche un mandato d’informazione (ad es. sulla composizione delle economie domestiche).
La SSR ritiene indispensabile che, al momento della definizione dell’importo del canone, si tenga con- to del rischio che i registri possano contenere errori.
2.1.6.2 Art. 69a - Economie domestiche private
1L’importo del canone è lo stesso per ogni economia domestica privata.
2Le economie domestiche private sono definite secondo la normativa sull’armonizzazione dei registri.
3Debitore solidale per il pagamento del canone dell’economia domestica è ogni persona adulta:
a. per la quale l’economia domestica costituisce il domicilio principale conformemente alla defini-
zione del Comune di residenza ai sensi dell’articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006 8
sull’armonizzazione dei registri (LArRa); o
b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l’economia domestica costituisce
il domicilio secondario, conformemente alla definizione del Comune di residenza ai sensi dell’articolo 3 lettera c LArRa.
4La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti relativi al canone, esigibili durante la sua appartenenza all’economia domestica.
5Un’economia domestica privata si scioglie l’ultimo giorno del mese civile in cui sono cambiati tutti i componenti dell’economia domestica che possiedono l’esercizio dei diritti civili.
Sono state proposte varie alternative al modello di canone unico per ogni economia domestica previ- sto nel progetto: una graduatoria in funzione del reddito imponibile (PES; FRC), del potere d’acquisto (USS) o del numero di persone che compongono l’economia domestica (Suissimage, ssa, CVS, SUI- SA, suisseculture, Swissperform).
Il Cantone di Zurigo ritiene che il principio del debito solidale previsto nel capoverso 3 vada oltre le reali necessità.
2.1.6.3 Art. 69b - Economie domestiche collettive
1L’importo del canone delle economie domestiche collettive è stabilito in funzione del numero di per- sone appartenenti all’economia domestica. Il Consiglio federale definisce le categorie tariffarie.
2Le economie domestiche collettive sono definite secondo la normativa sull’armonizzazione dei regi- stri.
3L’organo di diritto privato o pubblico responsabile di un’economia domestica collettiva risponde del pagamento del canone.
Il canone a carico delle economie domestiche collettive raccoglie alcuni consensi poiché ci si aspetta uno sgravio dei singoli membri (SKOS, DOK, senesuisse). CURAVIVA deplora l’introduzione
dell’obbligo di pagare il canone per i ricoveri e le istituzioni sociali. Ritiene inoltre un fattore negativo che il calcolo del canone per i ricoveri non tenga conto del fatto che molti residenti beneficiano di pre- stazioni complementari (critica condivisa da INSOS). H+ chiede che ospedali e cliniche ne siano esen- tati.
Vi è inoltre la preoccupazione che questo sistema possa condurre a una doppia imposizione nel setto- re delle economie domestiche collettive, ad es. nel caso degli ospedali (NE).