Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

2.1.3 Art. 68b - Riscossione del canone da parte dell’organo competente

1Il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone e i relativi compiti a un organo di riscos- sione esterno all’Amministrazione federale. La legislazione sugli acquisti pubblici è applicabile.

2L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.

La domanda su chi in futuro dovrà riscuotere i canoni non raccoglie risposte unanime; , vi sono i fauto- ri di un ente statale (BL, BS; partito pirata; FRC), ma anche quelli che ritengono opportuno un organo esterno all’Amministrazione federale (NW, TI; PSS, PPD, Billag, ARBUS, SSCM, Swisscable, SSR, upc). Upc propone che l’organo di riscossione sia anche indipendente da aziende controllate dallo Stato. L’UDC ritiene opportuno affidare l’incarico a organi già esistenti.

Per quanto riguarda i canoni a carico delle imprese è stato proposto che sia l’Amministrazione federa- le delle contribuzioni a fungere da organo di riscossione. Questa soluzione è caldeggiata in particolare dai Cantoni AG, BE, BL, BS, SZ e TI nonché PEV, PPD, partito pirata; Unione delle città svizzere,

SAB, USAM, USIE, FVE, senesuisse, Associazione dei Comuni Svizzeri e SSCM. I Cantoni FR, GL, GR, NW, UR, VD e ZG nonché PSS e ARBUS sono invece esplicitamente a favore della soluzione proposta nel progetto. Il Cantone SG ed economiesuisse sono in linea di massima favorevoli alla va- riante più efficiente e meno onerosa a livello di costi. I Cantoni FR, UR e VD propongono di affidare allo stesso organo sia la riscossione dei canoni per le economie domestiche, sia quella per le imprese.

Il PPD, Swisscable e USIE salutano la procedura di messa a concorso. USIE è chiaramente contraria alla procedura mediante invito, mentre Syndicom la vede invece di buon occhio.

Il Cantone AI pone in discussione la necessità di creare un organo d’incasso e propone di riscuotere i canoni attraverso le imposte, una soluzione cui si sono espressamente opposti altri Cantoni (BE, GL, VS, ZG). Anche Aktion Medienfreiheit rileva l'inutilità di un organo di riscossione qualora venisse intro- dotta la tassa sui media alla quale è contraria.

2.1.4 Art. 68c - Compiti e competenze dell’organo di riscossione

1L’organo di riscossione può emanare decisioni:

a. nei confronti degli assoggettati al canone: sull’obbligo di pagare il canone;

b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni: sul loro indennizzo secondo l’articolo 69c capoverso 4.

2In quest’ambito soggiace alla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. e).

3Le sue decisioni autorizzano al rigetto definitivo (art 79 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento).

4Non è autorizzato ad esercitare alcuna altra attività economica all’infuori dei compiti assegnatigli dalla presente legge.

5Pubblica annualmente un rapporto d’attività e il suo conto annuale.

Billag e ASSA ritengono giusto che sia conferita all'organo di riscossione la facoltà di emanare deci- sioni. Secondo Billag questa competenza dovrebbe però essere ampliata, soprattutto nell’ambito della protezione dei dati e della legge sulla trasparenza. ASSA reputa inoltre importante che l’organo di riscossione offra un servizio alla clientela onde evitare che i servizi agli abitanti debbano assumere le funzioni di consulenza che normalmente spettano all'organo di riscossione.

5 RS 172.021

6 RS 281.1