Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine

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ARBUS accetta il capoverso 4 per motivi legati alla protezione dei dati. Billag propone di modificare il capoverso, affinché il Consiglio federale possa affidare ulteriori compiti all’organo di riscossione.

La trasparenza di cui al capoverso 5 trova il consenso di PSS, PPD e dell'Unione delle città svizzere. Contro la pubblicazione di un rapporto d’attività si esprimono invece Billag, economiesuisse e Swis- scom, poiché temono che la pubblicazione delle cifre possa avvantaggiare i potenziali concorrenti dell'organo di riscossione in occasione delle future procedure di riattribuzione del mandato.

2.1.5 Art. 68d - Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione

1Per definire l’esonero dal canone, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute di una persona. Il trattamento dei dati e la vigilanza sui medesimi sono disci- plinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19

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giugno 1992 sulla protezione dei dati.

2Può trattare i dati ottenuti nel quadro delle attività attribuitegli e disciplinate dalla presente legge uni- camente in vista della riscossione del canone e non può comunicarli a terzi. Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.

3A un eventuale suo subentrante deve comunicare tempestivamente e gratuitamente, in formato elet- tronico, i dati necessari per la riscossione. Dopo il trasferimento, deve eliminare i dati diventati inutili.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione respingono la regolamentazione espressa al capo- verso 2, secondo cui i dati non possono essere comunicati a terzi, poiché ritengono che impedisca la collaborazione dell’organo di riscossione con le società di gestione così come avviene ora (Suissima- ge, ssa, SUISA, Syndicom, SIG, suisseculture, Swissperform). L’Associazione dei Comuni Svizzeri è invece favorevole al divieto per l’organo di riscossione di utilizzare i dati per altri scopi. Billag propone che il Consiglio federale possa prevedere eccezioni in tale ambito.

Numerosi partecipanti fanno notare che va rivolta particolare attenzione alla protezione dei dati (LU; partito pirata; ASSA, ARBUS, kf, Associazione dei Comuni Svizzeri). L’ASSA propone di introdurre una disposizione penale volta a rafforzare la protezione dei dati.

2.1.6 Canone per le economie domestiche

2.1.6.1 Art. 69 - Disposizioni generali

1L’obbligo dei membri di un’economia domestica di pagare il canone inizia il primo giorno del mese che segue la data di costituzione dell’economia domestica e termina l’ultimo giorno del mese in cui l’economia domestica è stata sciolta.

2Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica così come è iscritta nel registro cantonale o comunale degli abitanti.

Billag rileva la fragilità del sistema, che dipende dall’affidabilità degli organi che tengono i registri. Sol- leva pertanto diverse questioni: come può l’organo di riscossione incitare i registri a correggere i dati? Come può imporsi per ottenere dati attuali e completi? Chi è responsabile se la trasmissione dei dati non funziona correttamente?

Secondo l’ASSA i registri degli abitanti disponibili presso i Comuni sono di qualità e rappresentano una buona base per una riscossione efficiente dei canoni presso le economie domestiche. Il sistema di riscossione, come previsto nel progetto di legge, può beneficiare dei lavori svolti nell’ambito

dell’armonizzazione dei registri, ma, in questo caso , bisogna prendere in conto oneri maggiori a cari- co dei registri degli abitanti. Per evitare ai servizi degli abitanti un ulteriore sovraccarico dovuto al

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