Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine
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CVS teme un canone troppo elevato a carico delle economie domestiche collettive ed è contrario al fatto che le categorie tariffarie rappresentino una semplice moltiplicazione di una tassa di base.
2.1.6.4 Art. 69c - Rilevamento dei dati sulle economie domestiche
1L’organo di riscossione si procura i dati relativi alle economie domestiche e ai loro componenti, ne- cessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:
a. registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa),
b. sistema d’informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).
2L’organo di riscossione raccoglie i dati necessari alla riscossione attraverso la piattaforma informati- ca e di comunicazione centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LArRa.
3Cantoni e Comuni mettono a disposizione dell’organo di riscossione i dati provenienti dai loro registri degli abitanti, nella forma e nella periodicità richieste, attraverso la piattaforma informatica e di comu- nicazione centrale della Confederazione.
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Per i costi d’investimento specifici causati dall’inoltro dei dati all’organo di riscossione, quest’ultimo versa ai Cantoni e ai Comuni dei contributi provenienti dal provento del canone.
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L’organo di riscossione può utilizzare sistematicamente i numeri d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c 9
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti:
a. per adempiere ai suoi compiti in relazione alla riscossione del canone per ogni economia do-
mestica;
b. per ottenere precisazioni presso Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti
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Il Consiglio federale determina quali dati l’organo di riscossione raccoglie conformemente al capo- verso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della fornitu- ra di questi ultimi nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni conformemente al capoverso 4.
Il fatto di procurarsi i dati tramite Sedex è ritenuto positivo (NW; Associazione dei Comuni Svizzeri,
ASSA), a condizione che l'organo di riscossione non possa utilizzare questi dati per altri fini (Associa- zione dei Comuni Svizzeri) e che la raccolta dei dati si limiti all'essenziale (ASSA).
Il Cantone ZH ritiene questa regolamentazione troppo blanda, dato che si tratta dell'elaborazione di dati personali.
Il risarcimento ai Comuni e ai Cantoni raccoglie echi diversi (NW, ZG; ASSA). Billag teme che il risar- cimento dei costi d'esercizio di Sedex (cpv. 2) e i contributi a Comuni e Cantoni (cpv. 3) portino a una riduzione del provento del canone. ASSA è dell'avviso che il risarcimento di Comuni e Cantoni non sia esaustivamente contemplato; oltre ai costi d'investimento per la trasmissione dei dati bisognerebbe indennizzare anche i necessari adeguamenti del software.
ASSA approva la disposizione del capoverso 5 che prevede l'utilizzo del numero d'assicurato quale caratteristica identificativa univoca, il Cantone ZG la ritiene invece inammissibile.
2.1.6.5 Art. 69d - Esenzione dall’obbligo di pagare il canone per le economie domestiche
1Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone:
a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell’articolo 3 capover-
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so 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
9 RS 831.10
10 RS 831.30