Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine

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2.9 Art. 44 cpv. 1 lett. g - Condizione per il rilascio di una concessione: minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta

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Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

g. abrogato

La proposta di abrogare la pluralità delle opinioni e dell’offerta dalle condizioni per l’ottenimento di una concessione viene accolta senza riserve da molti Cantoni (SH, SO, BS, BL, TG, VD, FR, TI) e da Ra- dio Munot. Per il Cantone GR è fondamentale che la pluralità delle opinioni e dell’offerta sia garantita anche in assenza di questa regolamentazione. Canal Alpha ritiene importante che in presenza di due domande dal contenuto equivalente venga data la precedenza all’emittente più indipendente. La COMCO approva l’abolizione e chiede inoltre che l'esame della minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta non rientri più nel campo di applicazione della legge sui cartelli. AZ Medien è comunque convinta di questa proposta, ma lo sarebbe ancor più se al momento dell’attribuzione di una conces- sione venissero considerate le prestazioni fornite sino a quel momento. SSM è favorevole all'abroga- zione solo se continuano ad essere predisposti mezzi efficaci contro la concentrazione dei media.

Diversi partecipanti sono contrari all’abrogazione (il Cantone NE; PSS; Unione delle città svizzere,

ARBUS, Coalition suisse, Syndicom, impressum, suisseculture, FRC). Per SSCM un’abrogazione entrerebbe in linea di conto solo se parallelamente, nella selezione per i candidati alle concessioni, venisse dato maggiore peso al fenomeno della concentrazione dei media.

2.10 Art. 44 cpv. 3 - Restrizione al rilascio di concessioni radiotelevisive

3Un’emittente o l’azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le nuove tecno- logie di diffusione.

Il fatto che, per promuovere le nuove tecnologie di diffusione, il Consiglio federale abbia facoltà di prevedere eccezioni alla restrizione sul numero di concessioni per emittente (regola del 2+2) viene ritenuto sensato da una maggioranza dei partecipanti, a condizione che la limitazione sia fondamen- talmente mantenuta (i Cantoni BL, BS, FR, NW, SO, TI, VD; PSS; VSP, Radio Central, Radio Munot, PS, SSCM). Anche ARBUS non si oppone alla possibilità di prevedere eccezioni, pur premettendo che in questo caso bisognerebbe mantenere la condizione relativa alla pluralità delle opinioni e

dell’offerta (art. 44 cpv. 1 lett. g LRTV). Suisseculture è favorevole ad accordare questa competenza al Consiglio federale solo se i criteri per l'eccezione tengano conto non solo degli aspetti economici e tecnici, ma anche di quelli culturali.

AZ Medien, economiesuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori trovano la “regola del 2+2” troppo restrittiva. Pur essendo favorevoli alla proposta di allentarla, ritengono che questa risulti ancora troppo limitata. Propongono semplicemente di abrogare la disposizione, onde lasciare alle case editrici un maggiore margine di manovra che gli consenta di competere con la SSR.

2.11 Art. 54 - Competenza nell’amministrazione delle frequenze

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Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, prov- vede affinché i programmi con diritto d’accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertu- ra prevista e stabilisce i principi applicabili.