Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine
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2.5 Art. 11 cpv. 2 - Restrizione quotidiana della pubblicità
2La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di program- ma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
I Cantoni GL, SH e SO, le unioni delle arti e mestieri (CP, USEI, USAM, SDV, UPSA), COMCO, PS e Radio Munot sono favorevoli alla soppressione della restrizione quotidiana della pubblicità. Léman Bleu sostiene la liberalizzazione, benché consideri ridotto il plusvalore apportato. Swissfilm e Canal 9 sarebbero addirittura propensi a liberalizzare ulteriormente il settore pubblicitario.
Vi sono varie interpretazioni del raggio di validità della liberalizzazione. Mentre la SSR e publisuisse chiedono la soppressione della restrizione quotidiana della pubblicità anche per i programmi SSR, il Cantone TI, UDC, Aktion Medienfreiheit e SSCM propongono che la liberalizzazione sia limitata alle emittenti private e che alla SSR, visto il suo mandato di servizio pubblico finanziato con fondi pubblici, vengano imposti limiti pubblicitari mirati o addirittura un chiaro divieto di diffondere pubblicità.
CVS, FRC e ARBUS sono contrari a questa disposizione.
2.6 Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f - Obbligo d’informazione
1
Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all’autorità concedente e all’autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell’ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 74 e 75).
2
Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:
f. che sono attive su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunica-
zione e sono oggetto dell’esame concreto contro la concentrazione dei mezzi di comunicazio- ne (art. 74 e 75).
L’estensione dell’obbligo di informazione decisa allo scopo di meglio verificare la concentrazione dei mezzi di comunicazione ha raccolto solo pochi pareri. Sono favorevoli il Cantone SO, PSS nonché COMCO e SSCM. Schweizer Medien è invece contraria, poiché ritiene che sia inammissibile dover rispondere a dei sondaggi di mercato spesso complicati.
2.7 Art. 38 cpv. 5 e Art. 52 cpv. 3 - Limitazione concernente la diffusione imposta alle emittenti televisive titolari di una concessione e aventi diritto a una quota del canone
5
Abrogato
3
Abrogato
L’abrogazione della limitazione concernente la diffusione per le emittenti televisive regionali titolari di una concessione raccoglie ampio consenso (GL, VD, FR, SO, SG, OW, GR, NW, TI, TG; COMCO, SAB, finecom, upc, Swisscom, Canal 9). Tuttavia, bisogna assicurarsi che il mandato di prestazioni resti circoscritto alla zona di copertura (JU, VS, BS, BL; PSS; Canal Alpha, Léman Bleu, Kabelnetz Basel). Orange, Swisscable, economiesuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori rilevano che l’obbligo di diffusione (must-carry) non debba tuttavia essere ampliato. ARBUS non è contraria, ma sottolinea che così facendo si perde un ulteriore pilastro del modello basato su più livelli. AZ Medien approva l’abrogazione della limitazione concernente la diffusione solo per quanto riguarda la diffusio- ne in Internet. Contrari sono invece il Cantone SH, Radio Munot e FRC, poiché ritengono che favori- sca le grandi emittenti.