Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine
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Il PLR ritiene opportuno un finanziamento del servizio pubblico tramite le imposte. Secondo Aktion Medienfreiheit si tratta di un progetto discutibile dal punto di vista del diritto costituzionale; i proventi e l’utilizzo del canone di ricezione dovrebbero essere consolidati e figurare nel consuntivo della Confe- derazione Svizzera.
Il PES si aspetta una tariffazione in funzione del reddito imponibile. Il Cantone di Berna è contrario al fatto che le amministrazioni pubbliche e le scuole siano soggette al canone. La COMCO suggerisce di far pagare il canone in funzione del consumo radiotelevisivo effettivo. Impressum chiede più fondi a disposizione delle emittenti.
I Cantoni AI e NE, UDC, partito pirata, PES, Goldbach, USIE, USAM, UPSA, Aktion Medienfreiheit, Swisscable e SKS definiscono il nuovo canone come una tassa sui media.
Alcuni partecipanti rilevano l’importanza della protezione dei dati (LU; partito pirata; ASSA). Altri pro- pongono invece che il canone a carico delle economie domestiche sia legato al numero dei suoi membri (Suissimage, ssa, suisseculture). USS suggerisce invece un canone proporzionale alla capa- cità finanziaria delle economie domestiche.
CVS prende atto del progetto.
2.1.2 Art. 68a - Importo del canone e chiave di ripartizione
1Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:
a. finanziare i programmi e l’ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il
mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);
b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone
(art. 38 – 42);
c. il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva (art. 81);
d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell’ambito dell’introduzione di nuove tecnologie
(art. 58);
e. finanziare l’ adattamento delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una
concessione alle esigenze delle persone audiolese (art. 7 cpv. 4);
f. i compiti dell’organo di riscossione, dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
dell’UFCOM nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all’imposizione dell’obbligo di pagamento del canone (art. 68b-68d, 69c e 70a-70b).
2Stabilisce la distribuzione dei proventi del canone conformemente agli scopi di cui al capoverso 1. Può definire singolarmente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all’ulteriore offerta editoriale della SSR.
3Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.
Alcuni partecipanti sono esplicitamente favorevoli al fatto che sia il Consiglio federale a stabilire l’importo del canone (SSCM, senesuisse). Altri chiedono invece che questo compito spetti al Parla- mento (UDC, PLR; USIE, USAM, Aktion Medienfreiheit, Swisscable, economiesuisse).
ARBUS e Swissfilm ritengono il capoverso 2 frase 2 (“Può definire singolarmente la ...”) un’ingerenza nell’autonomia della SSR. La stessa SSR chiede la cancellazione di questa frase poiché in contrasto con la convergenza dei media.
Il capoverso 3 viene accolto da kf e ARBUS, anche se quest'ultimo desidera tuttavia che sia resa pub- blica la raccomandazione del sorvegliante dei prezzi.