Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine

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b. le persone di nazionalità estera che lavorano presso missioni diplomatiche o organizzazioni

intergovernative o occupano un posto consolare, nella misura in cui la legge del 22 giugno 11

2007 sullo Stato ospite preveda un obbligo in tal senso.

2Se una persona soddisfa le condizioni di esenzione definite al capoverso 1 e appartiene a

un’economia domestica privata, quest’ultima è esonerata dall’obbligo di pagare il canone.

L'esenzione dei beneficiari di prestazioni complementari (PC) raccoglie ampi consensi (NW; PSS,

PLR; DOK, Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, COSAS, frabina, SSCM, Unione delle città svizzere, Égalité Handicap, SKS, FRC). Sono state inoltre avanzate alcune proposte in merito a: un'esenzione automatica (FRC); un ampliamento della cerchia delle persone esentate (frabina); una regolamentazione dei casi gravi per coloro che si trovano al limite del minimo di sussistenza o in una spirale di forte indebitamento (COSAS).

Anziché esentare i beneficiari di prestazioni complementari, il PEV e il partito pirata propongono di aumentare di le prestazioni complementari in misura corrispondente.

COSAS sarebbe favorevole a un pagamento mensile del canone, poiché una fattura annua potrebbe comportare difficoltà di pagamento.

2.1.7 Canone per le imprese

2.1.7.1 Art. 70 - Assoggettamento delle imprese

1Un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se nell’anno civile che precede il periodo fiscale ha raggiunto la cifra d’affari minima stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 34 della

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legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA).

2È considerata impresa ogni entità iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC.

3Per cifra d’affari minima, ai sensi del capoverso 1 s’intende la cifra d’affari totale dell’impresa, IVA esclusa, da dichiarare conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica IVA. In appli- cazione dell’ imposizione di gruppo, è determinante la cifra d’affari totale del gruppo d’imposizione IVA.

4Il Consiglio federale definisce la cifra d’affari minima in modo da esonerare le piccole imprese.

5L’importo del canone è stabilito in base alla cifra d’affari. Il Consiglio federale determina diversi livelli di cifre d’affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).

Il Cantone LU e Schweizer Medien si chiedono se la cifra d'affari sia il criterio appropriato per definire l'obbligo di pagare il canone.

Numerosi partecipanti hanno espresso la loro opinione in merito alla cifra d'affari minima di 500 000 franchi proposta al capoverso 4. Alcuni sono favorevoli a questo limite (AG, SH, SZ, TI, UR; PSS,

PPD, PES; Reformierte Medien, Katholischer Mediendienst, Unione delle città svizzere, ARBUS),

mentre altri la ritengono complessivamente troppo elevata (PEV, partito pirata; Suissimage, ssa, SIG, Suisseculture, Swissperform). SKS e FRC consigliano di sottoporre tutte le imprese all'obbligo di pa- gare il canone; SKS sostiene tuttavia una loro classificazione in base alla cifra d'affari. SUISA vorreb- be far pagare il canone a tutte le imprese che soggiacciono all'IVA. Altri partecipanti ritengono invece la cifra d'affari minima proposta troppo bassa (UPSA, senesuisse) o suggeriscono criteri alternativi concreti: obbligo di pagare il canone a partire da 50 collaboratori (SAB, USIE, USAM), a partire da una cifra d'affari minima di 700 000 franchi (Gastrosuisse), di 1 milione (senesuisse), di 5 milioni

(SFP+GARP) o di 12 milioni di franchi (USAM, USIE). Schweizer Medien propone un forfait per tutte le

11 RS 192.12

12 RS 641.20