Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 30 pagine
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è dunque inutile promuovere ulteriormente questa tecnologia, salvo eventualmente nelle regioni peri- feriche. In generale occorre tuttavia evitare che ciò provochi una distorsione della concorrenza. La promozione della tecnologia andrebbe quindi portata avanti solo nelle regioni in cui non vi sono forni- tori di servizi di telecomunicazione che hanno costruito e gestiscono infrastrutture analoghe a proprie spese. Aktion Medienfreiheit è fondamentalmente contraria alla promozione tecnologica, poiché ritiene che non rientri nei compiti dello Stato.
2.12.2 Art. 58 cpv. 1 - Costi d'investimento e costi d'esercizio
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L’UFCOM può sostenere temporaneamente l’introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d’esercizio di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.
SMC e RRR chiedono che la competenza per versare contributi non venga affidata all’UFCOM, bensì al Consiglio federale. Inoltre, la frase subordinata è inutile e potrebbe pertanto essere cancellata, dato che si tratta comunque di una sovvenzione discrezionale (utilizzo del verbo "potere").
2.12.3 Art. 58 cpv. 5 - Cerchia degli aventi diritto
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Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce i presupposti per il versamen- to dei contributi.
SMC domanda che la cerchia degli aventi diritto non sia lasciata aperta ma circoscritta ai titolari di una concessione di radiocomunicazione. Solo questi ultimi sono i legittimi beneficiari; essi dovrebbero anche essere tenuti a distribuire equamente i contributi ricevuti alle emittenti di programmi.
2.13 Art. 80 cpv. 2 - Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva
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Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi fanno tuttavia parte anche altre persone.
Il Cantone TI, PSS nonché SSCM e mediapulse sostengono l’abolizione dell'obbligo relativo alla com- posizione dei consigli d’amministrazione delle società affiliate al gruppo mediapulse. La modifica rac- coglie anche il consenso di SSR e publisuisse, a condizione di veder mantenuto o addirittura aumen- tato il loro attuale influsso nel consiglio di fondazione e nei consigli d’amministrazione. Essendo il maggior cliente e finanziatore di mediapulse, la SSR ha anche un interesse legittimo a partecipare all’organizzazione delle attività delle sue filiali. Viene pertanto chiesto un nuovo capoverso in cui è stabilito che mediapulse e le sue filiali debbano orientare le loro attività principalmente in funzione dei bisogni del mercato.
Favorevoli al mantenimento del modello attuale sono invece Goldbach, PS, VSP e Radio Munot, poi- ché ha dimostrato di saper garantire una buona rappresentanza delle regioni e in considerazione del fatto che già ai giorni nostri le emittenti sono fortemente svantaggiate nella ricerca sull'utenza .
Telesuisse e VSP chiedono infine di ampliare il finanziamento di mediapulse, accordandole anche una parte del canone per il rilevamento dei dati di base.
2.14 Art. 97 cpv. 4 - Competenza sanzionatoria dell’UBI/AIEP/AIRR
4In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3, 5 e articolo 5a in casi particolarmente gravi l’Autorità di ricorso può proporre all’UFCOM un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).
La netta separazione tra le competenze inquisitorie e decisionali nelle sanzioni amministrative è rite- nuta positiva da tutti coloro che hanno preso posizione (SO, TI; PSS; USIE, USAM, UPSA, SDV, pu-