Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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Appendice (N. III)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 18 maggio 200548 sui biocidi (OBioc)
Art. 2 cpv. 2 lett. b
2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:
b. sostanza potenzialmente pericolosa: una sostanza pericolosa ai sensi dell’articolo 3 lettera a OPChim, che non è un principio attivo ed è presente nel biocida in una concentrazione tale che quest’ultimo deve per analogia essere classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 3 lettera b e 4–6 OPChim49;
Art. 10 cpv. 3
3 I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l’articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l’articolo 36 ed etichettati secondo l’articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere, mettere a disposizione, aggiornare e conservare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51–56 OPChim50
Art. 34 cpv. 1 Bst. f
1 Dopo l’omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati:
f. la denominazione di sostanze potenzialmente pericolose;
Art. 35 Classificazione
1 Per la classificazione dei biocidi si applica per analogia l’articolo 10 OPChim51; là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente dell’omologazione, della registrazione o del riconoscimento.
2 Per la classificazione dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 8 e 9 OPChim.
3Abrogato
48 RS 813.12
49 RS 813.11
50 RS 813.11
51 RS 813.11 2012–......