Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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fornita l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’articolo 64 lettera c numero 4bis.
Art. 68 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio
L’obbligo di annuncio secondo l’articolo 61 è considerato adempiuto se è stata presentata una domanda di utilizzazione di un nome chimico sostitutivo (art. 44) e l’organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell’articolo 64 lettere a b e d e, se del caso, nell’articolo 65.
Art. 69 lett. a, c e j
a. Abrogata
c. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi e ricerca;
j. i preparati non pericolosi in imballaggi che non superano 125 ml di contenuto, se sono fabbricati in Svizzera e forniti direttamente dal fabbricante al consumatore finale.
Art. 75 Pubblicità
1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibilità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi.
2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.
3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi o per preparati che contengono sostanze pericolose acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
4 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.
Art. 75a Condizioni per l’esportazione
1 Le sostanze e i preparati possono essere esportati se:
a. non sono vietati nel Paese d’esportazione;
b. dalle circostanze risulta chiaro che non potrebbero essere destinati a scopi illeciti;
c. le condizioni dell’articolo 49 sono soddisfatte.
2 L’organo di notifica può verificare, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, se le condizioni per l’esportazione di una sostanza o di un preparato secondo il capoverso 1 sono soddisfatte.