Avamprogetto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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N. 2.4 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

2.4 Scelta delle frasi R

1Abrogato

2 Le frasi R sono attribuite in funzione dei seguenti criteri e priorità:

N. 2.5 cpv. 1

2.5 Eccezioni

1Abrogato

N. 3.3

3.3 Attribuzione delle frasi S

1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi S appropriate. La scelta delle frasi S è retta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE27.

2Abrogato

3 Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S.

4 Occorre indicare una frase S sullo smaltimento del preparato, a meno che lo smaltimento del preparato o quello del relativo imballaggio non costituisca un evidente pericolo per l’essere umano o l’ambiente.

5 Per l’etichettatura di preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue:

a. le frasi S 1, S 2 e S 45 sono obbligatorie per tutti i preparati tossici, molto tossici o corrosivi;

b. la frase S 2 è obbligatoria per tutti i preparati pericolosi che non figurano nella lettera a, fatta eccezione per quelli classificati unicamente come pericolosi per l’ambiente;

c. la frase S 46 è obbligatoria per tutti i preparati menzionati nella lettera b, a meno che la loro ingestione, in particolare da parte di bambini, non venga considerata innocua.

6 Le frasi S vanno scelte rispettando l’utilizzazione prevista e le condizioni prevedibili.

7 Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.

8 Se per motivi tecnici non possono figurare sull’etichetta o sull’imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.

27 Cfr. nota relativa all’art. 3 lett. b.