Avamprogetto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 36Fedlex · Progetto

Art. 36 cpv. 1

1 Per l’imballaggio dei biocidi si applica per analogia l’articolo34c OPChim52 e per l’imballaggio dei principi attivi destinati ai biocidi l’articolo 34a OPChim. Là dove nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.

Art. 38 cpv. 2, 3 Frase introduttiva e 6

2 Per l’etichettatura dei biocidi si applica per analogia l’articolo 34c OPChim53. Là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

3 Oltre ai dati di cui al capoverso 2 occorre indicare

6 Per l’etichettatura dei principi attivi destinati a biocidi si applicano per analogia i capoversi 1–3 dell’articolo 34b OPChim.

Art. 40 Scheda di dati di sicurezza

Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere, mettere a disposizione e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51–55 OPChim54; non è necessario allegarvi gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 53 capoverso 1bis OPChim; là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente

Art. 41a

Abrogato

Art. 43 Fornitura

1 Per la fornitura di biocidi si applicano gli articoli 73, 74 e 78–81 OPChim, nonché l’allegato 1.10 ORRPChim55.

2 I biocidi la cui etichettatura comprende uno degli elementi riportati all’allegato 6 numero 1.2 lettere a o b oppure numero 2.2 lettere a o b OPChim56 non possono essere forniti al pubblico in generale.

Art. 45 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di biocidi si applica l’articolo 82 OPChim57.

52 RS 813.11

53 RS 813.11

54 RS 813.11

55 RS 814.81

56 RS 813.11

57 RS 813.11