Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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destinata a essere fornita al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona definita all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a della direttiva 1272/2008/CE;
b. deve essere formulata, per analogia, nelle lingue di cui all’articolo 47 capoversi 1 e 3.
3 Gli elementi dell’etichettatura che risultano dai requisiti contenuti in altri atti legislativi sono indicati nella sezione riservata alle informazioni supplementari secondo l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
4 Se il nome della nomenclatura IUPAC della sostanza secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008 supera i 100 caratteri, può essere utilizzato uno degli altri nomi, purché l’annuncio di cui all’articolo 64 contenga sia il nome figurante nella nomenclatura IUPAC sia l’altro nome utilizzato.
Titolo prima dell’art.34c
Sezione 2: Imballaggio ed etichettatura di preparati
Art. 34c Disposizioni generali
1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi preparati deve imballarli ed etichettarli secondo le seguenti disposizioni:
b. gli articoli 35–50, se sono classificati esclusivamente secondo l’articolo 10 capoverso 1;
b. gli articoli 34a e 34b, se sono classificati secondo l’articolo 10 capoverso 2.
2 Una doppia etichettatura secondo il capoverso 1 lettere a e b non è ammessa.
Art. 35 cpv. 1
1 Gli imballaggi devono essere di natura tale che i preparati pericolosi in essi contenuti non comportino pericoli per l’essere umano e l’ambiente durante l’immagazzinamento, la conservazione e il trasporto.
Art. 36, frase introduttiva
Gli imballaggi di preparati pericolosi venduti al pubblico devono presentare una struttura tale da non:
Art. 37 cpv. 1 e 2
1 I contenitori di preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:
a. i preparati sono designati come tossici o corrosivi;