Avamprogetto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Art. 97a

D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua l’allegato 7. Prende in considerazione le modifiche dell’elenco menzionato nell’articolo 59 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/200624.

Art. 100 cpv. 2

2 Nell’ambito di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:

a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 16, 25, 61, 67,

68) nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 59) sono stati adempiuti;

b. l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34a e 34c–37);

c. l’etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34b, 39–50 e all. 1);

d. le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all’aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 54–56) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono palesemente scorrette;

e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 75) e i campioni (art. 83) sono rispettate;

f. l’obbligo di fornire informazioni durante la consegna di un oggetto contenente una sostanza estremamente preoccupante (art. 83c) è adempiuto.

Art. 110b cpv. 1, 2 e 3 lett. a

Abrogati

Art. 110c cpv. 3

Abrogato

Art. 110d Disposizioni transitorie della modifica del 1° dicembre 2012

1 Se la modifica della presente ordinanza richiede un adeguamento dell’imballaggio o dell’etichettatura, le sostanze imballate ed etichettate conformemente alle disposizioni previgenti del regolamento (CE) n. 1272/200825 possono:

a. essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013;

b. essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014.

24 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.

25 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2009, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2011, GU L 235 del 05.09.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp