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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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4 L’autorità cantonale decide se avvertire l’opinione pubblica su eventuali pericoli secondo i capoversi 1 e 3.

Art. 83 Campioni

Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o commerciali.

Art. 83a Sostanze e preparati destinati all’autodifesa

1 Per quanto concerne l’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa, si applicano per analogia gli articoli 77, 79 capoversi 2 e 3, 80 capoversi 2 e 5, 81, 82 capoversi 3 e 4 e 83.

2 Le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa sono esclusi dalla vendita a libero servizio.

Titolo prima dell’art. 83b

Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Art. 83b Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

1 Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/200622 sono considerate estremamente preoccupanti se sono iscritte nell’allegato 7 (elenco delle sostanze candidate).

2 Le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono riprese nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim23.

Art. 83c Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

1 Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire al destinatario le seguenti informazioni:

a. il nome della sostanza; e

b. le informazioni necessarie di cui dispone per permettere l’utilizzazione sicura dell’oggetto.

2 La persona di cui al capoverso 1 deve fornire queste informazioni gratuitamente:

a. in modo spontaneo alle persone che utilizzano l’oggetto a titolo professionale o commerciale;

b. su domanda al pubblico ed entro un termine di 45 giorni.

22 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.

23 RS 814.81