Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
2 La classificazione dei preparati secondo l’articolo 10 capoverso 2 può essere effettuata conformemente alle disposizioni previgenti del regolamento UE menzionato nel capoverso 1 fino al 31 maggio 2015.
3 I preparati che sono stati imballati ed etichettati secondo le disposizioni previgenti del regolamento menzionato nel capoverso 1 possono:
a. essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016;
b. essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017.
4 La domanda di utilizzazione di un nome chimico sostitutivo di cui all’articolo 43 può essere presentata sulla base dell’articolo 15 della direttiva 1999/45/CEE26 fino al 31 maggio 2015.
5 Per le sostanze e i preparati per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza in virtù del diritto previgente, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l’articolo 53 capoverso 1 fino al 1° dicembre 2014.
6 Per i preparati immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 e che non erano soggetti all’obbligo di annuncio, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l’articolo 61 fino al 1° dicembre 2013.
II
1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 2 e 4 sono abrogati.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5, 6 e 7 conformemente alla versione qui annessa.
III
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato alla presente legge.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
2 L’articolo 7a capoverso 2 lettera b entra in vigore il 1° giugno 2015.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
26 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.