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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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2 Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nella parte 2 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Art. 7 cpv. 2bis

2bis Se gli oggetti contengono sostanze pericolose elencate nell’allegato 7, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo la salute dell’essere umano.

Art. 7a Disposizioni speciali

1 Abrogato

2 Una classificazione secondo l’articolo 10 capoverso 2 è obbligatoria per:

a. Abrogata7;

b. i preparati.

3 Abrogato

Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante

1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo le seguenti disposizioni:

a. gli articoli 5–15 del regolamento (CE) n. 1272/20088;

b. l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, se il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha stabilito una classificazione ufficiale ai sensi dell’articolo 9.

2 Il fabbricante che conformemente all’articolo 52 è tenuto a redigere una scheda di dati di sicurezza deve, oltre al capoverso 1:

a. classificare le sostanze secondo i criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE9; oppure

b. riprendere la classificazione ufficiale delle sostanze di cui all’allegato VI, parte 3, tabella 3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3 La classificazione ha luogo:

a. per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 7 capoverso 3;

b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera b.

7 Secondo la versione della modifica del 10 novembre 2010 (RU 2010 5223)

8 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.

9 Cfr. nota relativa all’art. 3 lett. b.