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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Art. 61 Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio

Il fabbricante deve comunicare all’organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell’articolo 52 entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato se:

Art. 62 e 63

Abrogati

Art. 64 Contenuto dell’annuncio

1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE18 o dell’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento (CE) n. 1272/200819 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;

c. per le sostanze:

1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del regolamento (CE) n. 1272/2008,

2. il numero CAS,

3. il numero CE,

4. la classificazione e l’etichettatura,

4 bis. gli impieghi previsti,

4ter. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

4quater. per le sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: i dati sulla composizione del nucleo e, se del caso, sul rivestimento della superficie e della funzionalizzazione, nonché i dati sulla forma e sulla grandezza media e, se queste informazioni sono disponibili, sulla distribuzione granulometrica e sullo stato fisico,

5. se del caso, l’identificazione come sostanza PBT o vPvB,

6. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempre che il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;

7. Abrogato

d. per i preparati:

1. il nome commerciale,

18 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.

19 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.