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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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2. i dati relativi ai componenti secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,

3. Abrogato

4. la classificazione e l’etichettatura,

5. gli impieghi previsti,

6. lo stato fisico,

7. per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

8. per i preparati che contengono sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: i dati sulla composizione del nucleo e, se del caso, sul rivestimento della superficie e della funzionalizzazione, nonché i dati sulla forma e sulla grandezza media e, se queste informazioni sono disponibili, sulla distribuzione granulometrica e sullo stato fisico.

Art. 65 Annuncio esaustivo

Per i preparati pericolosi venduti al pubblico è necessario annunciare la composizione completa all’organo di notifica. Gli elementi costitutivi non pericolosi possono essere denominati, conformemente all’allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE20, con un nome che designa i principali gruppi funzionali o con un nome sostitutivo.

Art. 66 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo

L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere fatti:

a. per mezzo di un modulo elettronico o, in casi motivati, su supporto cartaceo elaborabile elettronicamente;

b. in una lingua ufficiale o in inglese.

2Abrogato

Art. 67 Modifiche

1 Le modifiche dei dati secondo gli articoli 64 e 65 devono essere comunicate entro tre mesi.

2 Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita non corrisponde alla categoria quantitativa annunciata, occorre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità effettivamente

20 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.