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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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Art. 3 Proprietà pericolose
Sono considerati pericolosi:
a. le sostanze che soddisfano i criteri relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute o ai pericoli per l’ambiente definiti nell’allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20084;
b. i preparati che presentano una delle proprietà menzionate negli articoli 4–6 e meglio definite nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE5.
Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose
I preparati hanno proprietà fisico-chimiche pericolose se presentano una delle seguenti caratteristiche:
a.–e. Concerne soltanto il testo francese
Art. 5 Proprietà pericolose per la salute
I preparati hanno proprietà pericolose per la salute se presentano una delle seguenti caratteristiche:
a.–e. Concerne soltanto il testo francese
f. sensibilizzanti: se per inalazione o attraverso il contatto con la pelle possono suscitare reazioni di ipersensibilità, cosicché in occasione di una futura esposizione al preparato si manifestano disturbi caratteristici;
g.–i. Concerne soltanto il testo francese
Art. 6 Proprietà pericolose per l’ambiente
I preparati hanno proprietà pericolose per l’ambiente se, in caso di immissione nell’ambiente, comportano o possono comportare un pericolo immediato o tardivo per una o più componenti ambientali.
Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità
1 Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nella parte 1 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/20066.
4 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.
5 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE, GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/index_it.htm.
6 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.