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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Titolo prima dell’art. 76

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2

Art. 76 Sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2

1 Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 1 s’intendono le sostanze e i preparati:

a. la cui etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/200821 reca almeno un elemento di cui all’allegato 6 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure

b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 6 numero 2.1 della presente ordinanza.

2 Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 2 s’intendono le sostanze e i preparati:

a. la cui etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 reca almeno un elemento elencato all’allegato 6 numero 1.2 della presente ordinanza, oppure

b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 6 numero 2.2 della presente ordinanza.

Art. 77 Conservazione

1 Per quanto concerne la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’articolo 72.

2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate.

3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i necessari simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo adeguati.

21 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.