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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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2 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DFE, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.

Art. 54 Obbligo di messa a disposizione

1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 52 a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale deve mettere a loro disposizione una scheda di dati di sicurezza.

2 La scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione:

a. in caso di fornitura di una sostanza o un preparato ai sensi dell’articolo 52 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su richiesta, in caso di fornitura successive;

b. in caso di fornitura di un preparato ai sensi dell’articolo 52 lettere d–g: su domanda al momento della fornitura.

3 Se le sostanze e i preparati sono forniti per il commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione qualora l’utilizzatore professionale o commerciale la chieda.

4 La scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione:

a. a titolo gratuito;

b. nelle lingue ufficiali desiderate dal destinatario o, di comune intesa, in un’altra lingua;

c. su supporto elettronico o cartaceo.

Art. 55 Aggiornamento

1 Il fabbricante deve aggiornare la scheda di dati di sicurezza tempestivamente in caso di nuove informazioni importanti.

2 Il fornitore deve mettere la scheda di dati di sicurezza aggiornata a disposizione di tutti i destinatari professionali o commerciali ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi.

3 Non occorre mettere a disposizione le schede di dati di sicurezza aggiornate se sono consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio.

Titolo prima dell’art. 56

Abrogato

Art. 56b–56e

Abrogati