Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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Allegato 1 (art. 39 cpv. 1, 40, 46, 47 cpv. 2 e 100 cpv. 2 lett. c)
Titolo
Etichettatura di preparati
N. 1.1, frase introduttiva
1.1 Simboli e indicazioni di pericolo
1 Per l’etichettatura di preparati pericolosi si devono utilizzare i seguenti simboli e indicazioni di pericolo:
N. 1.2
1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo
1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con i simboli e le indicazioni di pericolo appropriati.
2Abrogato
3 Se da una classificazione effettuata dal fabbricante risulta che un preparato dovrebbe essere contrassegnato con più simboli di pericolo, si applicano le regole seguenti:
a. apponendo il simbolo di pericolo T+ o T, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn, Xi e C;
b. apponendo il simbolo di pericolo C, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi;
c. apponendo il simbolo di pericolo E, si può rinunciare ai simboli F, F+ e O;
d. apponendo il simbolo di pericolo Xn, si può rinunciare al simbolo di pericolo Xi.
N. 2.3
2.3 Attribuzione delle frasi R
1 I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate.
2Abrogato
3 Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.