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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Art. 10 Principio

1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione dei preparati secondo gli articoli 11–15.

2 Oltre al capoverso 1, il fabbricante può procedere alla classificazione dei preparati secondo le seguenti disposizioni:

a. gli articoli 5–15 del regolamento (CE) n. 1272/200810; oppure

b. l’allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 16a, frase introduttiva

È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 17, 18, 18b, 22, 25, 59, 60 e nell’allegato 3:

Art. 25 Obbligo di comunicazione

Se la quantità determinante secondo l’articolo 16a è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

Titolo prima dell’art. 34a

Capitolo 4: Imballaggio ed etichettatura

Sezione 1: Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose

Art. 34a Imballaggio

Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve imballarle conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1272/200811.

Art. 34b Etichettatura

1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve etichettarle conformemente agli articoli 17 paragrafo 1, 18 (ad esclusione del par. 2, comma 2)–23, 25 paragrafi 1, 3, 4 e 6, 26–28, 29 paragrafi 1–3, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento (CE) n. 1272/200812.

2 Oltre al capoverso 1, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia

10 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.

11 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.

12 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.