Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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Art. 10 Principio
1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione dei preparati secondo gli articoli 11–15.
2 Oltre al capoverso 1, il fabbricante può procedere alla classificazione dei preparati secondo le seguenti disposizioni:
a. gli articoli 5–15 del regolamento (CE) n. 1272/200810; oppure
b. l’allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Art. 16a, frase introduttiva
È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 17, 18, 18b, 22, 25, 59, 60 e nell’allegato 3:
Art. 25 Obbligo di comunicazione
Se la quantità determinante secondo l’articolo 16a è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili.
Titolo prima dell’art. 34a
Capitolo 4: Imballaggio ed etichettatura
Sezione 1: Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose
Art. 34a Imballaggio
Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve imballarle conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1272/200811.
Art. 34b Etichettatura
1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve etichettarle conformemente agli articoli 17 paragrafo 1, 18 (ad esclusione del par. 2, comma 2)–23, 25 paragrafi 1, 3, 4 e 6, 26–28, 29 paragrafi 1–3, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento (CE) n. 1272/200812.
2 Oltre al capoverso 1, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:
a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia
10 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.
11 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.
12 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.