Avamprogetto A

Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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b. i preparati sono designati come nocivi per la salute con la frase R 65; sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato;

c. i preparati contengono almeno il 3 per cento di metanolo (n. CAS13 67-56-1) o almeno l’1 per cento di diclorometano (n. CAS 75-09-2).

2 I contenitori di preparati venduti al pubblico ed etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

Titolo prima dell’art.39

Abrogato

Art. 39, rubrica e cpv. 1

Etichettatura di preparati pericolosi

1 L’etichettatura di preparati pericolosi deve recare le seguenti informazioni:

a. il nome del preparato;

b. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora il preparato sia importato da uno Stato membro dello SEE e non sia destinato a essere fornito al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, secondo l’articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE14;

c. per i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta;

d. i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 numero 1;

e. le frasi R secondo l’allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari;

f. le frasi S secondo l’allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;

g. il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l’allegato 1 numero 4.

h. Abrogata

Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari

Oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 39, per i preparati che presentano rischi particolari si applicano le disposizioni dell’allegato 1 numero 5.

13 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS), volto ad agevolare l'identificazione delle sostanze.

14 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.