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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Art. 43 Utilizzazione di un nome chimico alternativo

1 Il fabbricante di un preparato può utilizzare un nome chimico alternativo per una sostanza se:

a. dimostra che la divulgazione di un nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza presenta un rischio per il suo segreto professionale, in particolare per la sua proprietà intellettuale; e

b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I parte 1.4 del regolamento (CE) n. 1272/200815.

2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

3 Il fabbricante che intende utilizzare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica.

4 L’utilizzazione di un nome chimico alternativo può essere chiesta per un preparato:

a. con una determinata composizione;

b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione;

d. che ha determinati impieghi.

5 L’autorizzazione per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante e non è trasferibile.

Art. 44, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d

Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo

1 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo di un preparato deve recare:

d. Concerne soltanto il testo francese

Art. 45 Divieto di etichettare in modo ingannevole

I preparati pericolosi non devono essere etichettati o presentati in modo tale da destare l’impressione che non siano pericolosi; in particolare non devono essere provvisti di indicazioni quali «non tossico», «non nuoce alla salute», «rispettoso dell’ambiente», «non inquinante» o «ecologico».

Art. 46 cpv. 1

1 Sugli imballaggi di preparati od oggetti, il fabbricante può inoltre usare le indicazioni di pericolo per l’ambiente e le indicazioni di misure di protezione secondo l’allegato 1 numero 7.

15 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.