Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
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nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questa utilizzazione.
1ter Il capoverso 1bis non si applica se:
a. lo scenario d’esposizione per la nuova utilizzazione comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza;
b. la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 18 capoverso 3;
c. la sostanza è utilizzata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.
2 Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’allegato I parte 5 del regolamento (CE) n. 1907/200616.
Titolo prima dell’art. 51
Sezione 2: Scheda di dati di sicurezza
Art. 52 lett. c ed f
Se vi è un obbligo di messa a disposizione secondo l’articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per:
c. le sostanze che figurano nell’allegato 7;
f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell’allegato 7 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;
Art. 53 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura
1 La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/200617.
1bis Gli scenari d’esposizione che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 18a) o elaborati secondo l’articolo 50a devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza.
1ter La classificazione deve figurare nella scheda di dati di sicurezza come segue:
a. per le sostanze: la classificazione sia secondo l’articolo 8 capoverso 1 sia secondo l’articolo 8 capoverso 2;
b. per i preparati etichettati secondo l’articolo 34c capoverso 1 lettera b: la classificazione sia secondo l’articolo 10 capoverso 1 sia secondo l’articolo 10 capoverso 2, per il preparato e i suoi componenti.
1quaterAbrogato
16 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.
17 Cfr. nota relativa all’art. 2 cpv. 4.