Avamprogetto A
Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Art. 78 Esclusione della vendita a libero servizio
1 Le sostanze e i preparati del gruppo 2 destinati al pubblico sono esclusi dalla vendita a libero servizio.
2 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.
Art. 79 cpv. 1 e 2
1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti al pubblico.
2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 non possono essere forniti a titolo commerciale alle persone minorenni o interdette.
Art. 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura
1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 deve informare esplicitamente l’acquirente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
2 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato del gruppo 2 deve informare l’acquirente in modo adeguato, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
3–4 Abrogati
5 Le sostanze e i preparati secondo il capoverso 2 possono essere forniti soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l’articolo 28 LPAmb.
6 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.
Art. 81 cpv. 1 e 1bis
1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale, le sostanze o i preparati seguenti:
a. del gruppo 1 a un consumatore finale professionale;
a. del gruppo 2 al pubblico o a un consumatore finale professionale.
bis
1 Il DFI può prevedere eccezioni al capoverso 1.
Art. 82 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
1 In caso di furto o perdita di sostanze e preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia.
2 La polizia informa l’autorità cantonale competente per l’applicazione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia.
3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 e 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale competente per l’applicazione della presente ordinanza.