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Consultazione 2011/24: Revisone parziale dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) · 38 pagine

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Art. 47 cpv. 3

3 D’intesa con singoli utilizzatori finali commerciali, i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.

Art. 48a cpv. 1

1 L’organo di notifica può, d’intesa con gli organi di valutazione, concedere deroghe concernenti le disposizioni di etichettatura e di imballaggio per taluni preparati o gruppi di preparati, autorizzando che non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:

a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme agli articoli 39–47, oppure

b. i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente.

Art. 49, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Etichettatura di preparati pericolosi per l’esportazione

1 Chi esporta preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:

Art. 50 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3

2 L’articolo 39 non si applica ai seguenti preparati pericolosi, se nella forma immessa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell’essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque:

3 I preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

Titolo prima dell’art. 50a

Capitolo 4a: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza

Sezione 1: Scenari d’esposizione

Art. 50a

1 Il fabbricante di una sostanza esistente pericolosa o di una sostanza PBT o vPvB fornita a terzi in quanto tale in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.

1bis Chi si procura una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un’utilizzazione non descritta