Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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Art. 56 Merci depositate; inventari e lavorazione
La possibilità di limitare la lavorazione delle merci si applica ora solo alle merci estere (cpv. 2). Questa limitazione non vale per le merci svizzere, le quali, non essendo assegnate al regime di deposito doganale possono essere lavorate senza autorizzazione.
Art. 57 Uscita dal deposito
Le attuali disposizioni del capoverso 1 si applicano in futuro solo alle merci estere: queste possono essere importate o esportate e al momento dell’uscita dal deposito vanno assegnate al corrispondente regime doganale.
Il nuovo capoverso 2 disciplina l’uscita dal deposito di merci svizzere destinate all’esportazione. Queste vanno assegnate al regime d’esportazione e devono effettivamente lasciare il territorio doganale svizzero. Una reimportazione diretta in Svizzera è esclusa. Le merci svizzere possono tuttavia anche uscire dal deposito e rimanere nel territorio doganale. Il capoverso 3 è stato adeguato a quelli precedenti dal punto di vista redazionale.
Art. 61
In futuro le merci svizzere non possono più essere imposte all’esportazione prima del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale, bensì solo dopo che sono state asportate definitivamente dal territorio doganale svizzero (cpv. 3). In questo modo si intende evitare che i depositi franchi doganali vengano utilizzati illecitamente. In particolare, non deve più essere possibile richiedere contributi all’esportazione per le merci svizzere che si trovano in depositi franchi doganali.
Art. 62 Principi
Osservazione terminologica: ai sensi dell’articolo 6 lettera d LD, sono considerate «merci non in libera pratica secondo il diritto doganale» sia le merci estere sia quelle imposte per l’esportazione. Poiché in futuro non sarà più possibile immagazzinare in un deposito franco doganale le merci imposte all’esportazione, la designazione nelle disposizioni relative ai depositi franchi doganali va adeguata di conseguenza.
Secondo il diritto vigente, i depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale geograficamente separate e sottoposte alla vigilanza doganale, dove possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica, ovvero merci estere o merci svizzere imposte all’esportazione, senza che debbano essere versati i tributi doganali all’importazione e senza che vengano ordinati provvedimenti di politica commerciale (p. es. divieti d’importazione o d’esportazione, limitazioni quantitative o provvedimenti di embargo). Sempre secondo il diritto vigente, non è possibile immagazzinare in un deposito franco doganale merci non imposte all’esportazione (cpv. 2).
Secondo il nuovo diritto, i depositi franchi doganali rimangono parti del territorio doganale geograficamente separate (cpv. 1), nei quali possono essere immagazzinate sia merci estere (come finora; cpv. 2 lett. a) sia merci svizzere in libera pratica (novità; cpv. 2 lett. b). Le merci estere sono sottoposte alla vigilanza doganale (cpv. 3).