Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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Anche se si trovano in un deposito franco doganale, le merci svizzere mantengono il loro statuto di merci in libera pratica e non sono sottoposte alla vigilanza doganale. Ciò è particolarmente importante dal punto di vista dell’IVA, poiché ai sensi dell’articolo 23 LIVA, le forniture e le prestazioni in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
In questo modo non è più possibile immagazzinare in un deposito franco doganale merci svizzere imposte all’esportazione.
Art. 65 Immissione in deposito, durata di giacenza e lavorazione delle merci
Finora il Consiglio federale poteva stabilire il termine entro il quale le merci imposte all’esportazione dovevano essere esportate dal deposito franco doganale (cpv. 2, secondo periodo). Questa disposizione può essere stralciata. La dichiarazione per il regime d’esportazione non deve più essere possibile «a titolo preventivo», ma va effettuata solo quando la merce è effettivamente esportata.
Eventuali limitazioni per quanto riguarda la lavorazione valgono ora solo per le merci estere (cpv. 3); le merci svizzere possono essere sottoposte a lavorazione senza restrizioni.
Art. 66 Vigilanza e inventario
Secondo il diritto vigente, occorre tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate (cpv. 1, primo periodo). Inoltre, le merci non devono essere sottratte alla vigilanza doganale (cpv. 3 lett. a).
Il capoverso 1 deve essere precisato in modo tale da estendere l’obbligo di tenere un inventario anche a tutte le merci svizzere, oltre alle merci estere sensibili. In questo modo si intende creare chiarezza sulla delimitazione tra le merci estere che solo in parte (merci sensibili) devono essere inserite nell’inventario e tutte le merci svizzere. Ciò comporterà una modifica dell’OD per quanto riguarda le disposizioni relative all’inventario (art. 182 cpv. 2 e allegato 2). Ai sensi del capoverso 3 lettera a dell’articolo in questione, le merci estere non possono essere sottratte alla vigilanza doganale; per contro, le merci svizzere immagazzinate in un deposito franco doganale non sono sottoposte alla vigilanza doganale. Ciò è particolarmente importante soprattutto dal punto di vista dell’IVA.
In linea di massima la tenuta dell’inventario compete al depositario; tuttavia, nel quadro dell’autorizzazione di gestire un deposito franco doganale, tale obbligo può essere trasferito al depositante (art. 66 cpv. 1 e 2). Per avere una visione d’insieme delle merci svizzere, il depositario deve ora tenere un inventario anche di tali merci. A tal fine non è necessaria una modifica del diritto, è sufficiente inserire una relativa disposizione nell’autorizzazione.
Per quanto riguarda l’uscita dal deposito, la nuova regolamentazione necessita di una disposizione transitoria (art. 132a).
Art. 67 Uscita dal deposito
Le attuali disposizioni si applicano in futuro solo alle merci estere (cpv. 1): queste possono essere importate o esportate e al momento dell’uscita dal deposito vanno assegnate al corrispondente regime doganale. L’articolo è completato con un nuovo