Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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 Modifica relativa ai rimedi giuridici nell’ambito dell’imposta sugli oli mine-

rali.

 Regolamentazione, nel diritto sulla circolazione stradale, dell’impunità in

caso di violazione delle norme concernenti la circolazione durante un viaggio ufficiale, a condizione che sia stato necessario ai fini dell’adempimento dei compiti.

1.3 Motivazione e valutazione del nuovo progetto

I tre punti principali del progetto sono l’adeguamento delle disposizioni relative ai depositi doganali, l’abrogazione delle disposizioni sull’adempimento di compiti di polizia di sicurezza da parte dell’AFD e la conseguente precisazione delle disposizioni concernenti l’assunzione di compiti di polizia cantonale nonché l’abrogazione della disposizione relativa all’effettivo minimo del Cgcf conformemente al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

Le nuove disposizioni sui depositi doganali aperti e i depositi franchi doganali, in relazione all’immagazzinamento e all’esportazione di merci svizzere in depositi doganali, rappresentano, dal punto di vista economico, l’elemento più importante della prevista revisione. Non si tratta di eliminare i depositi doganali aperti e i depositi franchi doganali.

Già oggi, e anche in futuro, le merci estere possono essere immagazzinate in depositi doganali aperti e depositi franchi doganali senza che debbano essere versati i tributi all’importazione (tributi doganali e IVA). La loro riscossione avviene solo quando le merci sono immesse in libera pratica doganale. Nel 98 per cento dei casi circa i depositi doganali sono utilizzati a questo scopo. Tale funzione dei depositi doganali, importante dal punto di vista economico, non viene toccata.

Il diritto vigente prevede che il regime d’esportazione sia considerato concluso con l’immagazzinamento della merce svizzera in un deposito franco doganale o in un deposito doganale aperto, anche se il Paese d’esportazione non è ancora chiaramente definito al momento dell’imposizione all’esportazione. Questa situazione giuridica si rivela insufficiente per i motivi illustrati di seguito.

 L’immagazzinamento può durare, in linea di massima, solo sei mesi. Questo

termine è facilmente prorogabile e difficile da controllare, poiché dopo la conclusione del regime d’esportazione l’AFD non è più coinvolta nell’effettiva uscita dal deposito. La merce può pertanto rimanere in Svizzera per un periodo indeterminato anche dopo l’imposizione all’esportazione.

 Una sentenza del Tribunale amministrativo federale2 ha dimostrato che

mediante il giustificativo d’esportazione è possibile richiedere restituzioni e aiuti all’esportazione anche se la merce rimane in Svizzera. Nella fattispecie, l’esportazione verso un deposito doganale aveva comportato il versamento di aiuti all’esportazione, benché la merce fosse rimasta in Svizzera.

 Per quanto riguarda le imposte (compresa l’IVA), una persona domiciliata

all’estero può acquistare merce in Svizzera e in seguito esportarla verso un

2 Sentenza A-559/2011 del 1° novembre 2011