Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni né dal punto di vista personale né da quello finanziario.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’adeguamento dell’articolo 97 tocca il rapporto tra Confederazione e Cantoni. In linea di massima, la nuova regolamentazione non rappresenta tuttavia un cambiamento rispetto alla prassi odierna. Si tratta piuttosto di stabilire chiaramente che i compiti delegati dai Cantoni all’AFD sono in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che devono essere stati delegati ai Cantoni dalla legislazione della Confederazione. Deve inoltre essere chiaramente stabilito che tutti i Cantoni hanno la possibilità di concludere accordi con l’AFD sull’adempimento, da parte di quest’ultima, di compiti cantonali.
Dato che tutti i Cantoni di confine e alcuni Cantoni interni hanno già stipulato simili accordi con la Confederazione e che tali accordi prevedono solo compiti nei limiti (indicati ora in modo esplicito) dell’articolo 97, le ripercussioni sono minime. In particolare, non è necessaria alcuna modifica del diritto a livello cantonale. Neanche il rapporto tra Cantoni e Comuni è toccato dalla modifica dell’articolo. Grazie agli accordi con i Cantoni, l’AFD può perseguire o denunciare autonomamente le lievi infrazioni che scopre, sgravando così le autorità di polizia cantonali ed evitando doppioni.
3.3 Ripercussioni per l’economia
L’AFD ha rilasciato 262 autorizzazioni per depositi doganali aperti e 12 per depositi franchi doganali. La prevista soppressione della possibilità di esportare merci svizzere in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale riveste una certa importanza dal punto di vista economico, non solo per i depositari, ma anche per i loro clienti e i depositanti. Non è possibile quantificare le conseguenze che tale fatto avrà sui depositi. Secondo le informazioni dell’AFD, solo lo 0,5 per cento dei depositi doganali è impiegato a questo scopo. Le merci svizzere possono continuare a essere immagazzinate nei depositi doganali. Esse mantengono tuttavia lo statuto doganale di merci svizzere e anche dal punto di vista fiscale non sono esentate dall’IVA. Per ottenere lo statuto di merci in libera pratica doganale, le merci devono essere effettivamente esportate. In linea di massima, la soppressione della possibilità di esportare merci svizzere verso un deposito doganale non comporta conseguenze per le imprese assoggettate all’IVA, dato che esse hanno in ogni caso diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Per quanto riguarda l’IVA sulle forniture (fatturato), tale fatto può comportare un ritardo nei rendiconti d’imposta, dato che il regime d’esportazione è applicabile solo al momento in cui la merce viene effettivamente asportata dal territorio doganale svizzero e non più in occasione dell’immissione nel deposito doganale. Un simile ritardo è tuttavia percettibile a