Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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1 Punti essenziali
1.1 Situazione di partenza
La legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), entrata in vigore il 1° maggio 2007, ha dato essenzialmente buoni risultati. Nel frattempo, nella pratica sono stati constatati errori e lacune, sono state formulate richieste nonché acquisite informazioni; tutto ciò richiede una soluzione sotto forma di regolamentazione legale. La presente revisione parziale della LD riguarda diversi ambiti, non direttamente collegati tra di loro. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge, è opportuno effettuare i necessari adeguamenti in un progetto comune.
1.2 Modifiche proposte
Il progetto si concentra sui seguenti punti principali:
Abrogazione delle disposizioni relative al traffico postale quale genere di
traffico particolare.
Legittimazione del Consiglio federale a concludere autonomamente trattati
internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.
Obbligo delle imprese di trasporto di trasmettere elettronicamente
all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) i documenti e le registrazioni importanti ai fini del controllo doganale.
Depositi doganali e depositi franchi doganali: nuova regolamentazione
relativa all’immagazzinamento e all’esportazione di merci svizzere.
Semplificazione nell’ambito della realizzazione del pegno doganale ed
eventuale rinuncia alla realizzazione. Possibilità di far valere il pegno doganale in caso di merci, oggetti e valori patrimoniali non presi in consegna dalle autorità competenti.
Possibilità di far prestare giuramento al personale dell’AFD.
Abrogazione delle disposizioni relative all’adempimento di compiti di
polizia di sicurezza da parte dell’AFD.
Limitazione degli accordi con i Cantoni ai compiti che sono in relazione con
l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che sono stati trasferiti ai Cantoni dalla legislazione della Confederazione. Possibilità di concludere accordi con tutti i Cantoni.
Indicazione formale della possibilità, nel quadro del perseguimento penale
secondo la LD, di ordinare provvedimenti speciali d’inchiesta come l’osservazione in segreto e la registrazione visiva o sonora.
Abrogazione, nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e
traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, della disposizione relativa all’effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine (Cgcf).