Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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fornitura. Dal punto di vista dei controlli doganali di sicurezza, gli effetti di tale qualifica sono tuttavia tangibili solo se essa è reciprocamente riconosciuta a livello internazionale. Dopo l’UE, si prevede di concludere corrispondenti accordi anche con altri Paesi, in particolare Norvegia, Giappone, Stati Uniti e Cina.
Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)12 e dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, il Consiglio federale deve essere legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali con Paesi terzi sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato, senza prima doverli sottoporre all’Assemblea federale per approvazione (art. 42a cpv. 2, secondo periodo).
Art. 44 Traffico ferroviario, per via d’acqua e aereo
Finora il traffico postale era considerato un genere di traffico autonomo. Come già spiegato nel commento all’articolo 26, ciò dipende dal fatto che originariamente La Posta non soggiaceva all’obbligo di dichiarazione. Per questo motivo l’articolo 44 capoverso 1 prevede per il Consiglio federale la possibilità di emanare prescrizioni particolari per la procedura d’imposizione doganale applicabile al traffico postale. Ciò è stato fatto con gli articoli 145-150 OD. Queste disposizioni dell’OD sono state abrogate il 1° agosto 201214. Come già menzionato nel commento all’articolo 26, in vista della liberalizzazione dei servizi postali non è più prevista alcuna regolamentazione speciale per il traffico postale.
Il capoverso 2 obbliga ora le imprese di trasporto non solo a permettere all’AFD di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale, ma anche a trasmettere, su richiesta, tale documentazione per via elettronica. Si tratta dei dati relativi ai passeggeri conformemente all’articolo 151 capoverso 2 OD (p. es. nazionalità, provenienza e destinazione, itinerario o modalità di acquisto del biglietto). In questo modo è possibile preparare e svolgere i controlli in modo adeguato ai rischi e alla situazione, senza un grande dispendio supplementare né per l’AFD né per l’impresa di trasporto.
Art. 51 Procedura
Osservazione terminologica: ai sensi dell’articolo 6 lettera d LD, sono considerate «merci non in libera pratica secondo il diritto doganale» sia le merci estere sia quelle imposte per l’esportazione. Poiché in futuro non sarà più possibile immagazzinare in un deposito doganale aperto le merci imposte all’esportazione, la designazione nelle disposizioni relative al regime di deposito doganale va adeguata di conseguenza.
Secondo il diritto vigente, le merci estere destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale aperto devono essere dichiarate per il regime corrispondente (cpv. 1). Anche le merci svizzere imposte all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto (cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 53 cpv. 2). Queste merci svizzere sono dapprima assegnate al regime d’esportazione, al termine del quale avviene l’assegnazione al regime di deposito. In questo modo, per tali merci viene allestita una decisione d’imposizione all’esportazione, grazie alla quale è possibile, tra l’altro, ottenere l’esenzione dall’IVA in Svizzera, benché la
12 RS 101
13 RS 172.010
14 RU 2012 3837