Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Le controverse discussioni sull’articolo 96, non da ultimo ai fini di una sua revisione dettagliata nel quadro della presente revisione della LD, hanno tuttavia evidenziato che, a causa dell’ampio margine interpretativo, questo articolo crea più confusione che chiarimenti e che non corrisponde al principio della certezza del diritto. L’abrogazione dell’articolo 96 tiene conto di tale situazione e non comporta un cambiamento né della prassi né dei compiti assunti dall’AFD. Tuttavia, dalla LD deve emergere chiaramente che l’AFD esegue disposti federali di natura doganale (art. 94) e non doganale (art. 95) ed eventualmente svolge anche altri compiti che le sono delegati nel quadro dell’accordo con un Cantone (art. 97). Questi compiti sono limitati mediante l’adeguamento dell’articolo 97.

Art. 97 Accordi con i Cantoni

L’articolo 97 prevede attualmente che i Cantoni di confine possono concludere accordi con l’AFD per delegare compiti di polizia nell’area di confine. Secondo il rapporto Malama24 questa disposizione presenta due lacune nella prassi e deve pertanto essere adeguata.

Innanzitutto l’articolo 97 offre un ampio margine d’interpretazione per quanto riguarda il genere di compiti di polizia che i Cantoni possono delegare all’AFD. Occorre dunque precisare che deve trattarsi di compiti in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, ovvero di ambiti per i quali l’AFD dispone già di competenze autonome, attribuite dalla legge, e che sono ampliate attraverso i nuovi compiti delegati. Si tratta innanzitutto di provvedimenti esecutivi (p. es. riscossione di multe o depositi per multe, interrogatorio di persone, denuncia al pubblico ministero, notifica di decisioni) che l’AFD può svolgere sulla scorta delle proprie competenze di controllo e nel quadro di una scoperta. Lo scopo di questa delega di compiti è consentire all’AFD di sbrigare autonomamente casi semplici, senza dover ricorrere alla polizia. Ciò comporta un guadagno di tempo per tutte le parti coinvolte.

In secondo luogo, vi sono attualmente accordi anche con i Cantoni interni. Già nel 200625, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e l’AFD erano giunti alla conclusione che era sensato offrire anche ai Cantoni interni la possibilità di delegare all’AFD determinati compiti di polizia. Il Cgcf svolge comunque controlli doganali sui treni transfrontalieri fino all’interno del Paese. Dato che l’attraversamento dei confini cantonali comporta anche un cambiamento di competenze cantonali, risulta opportuno permettere anche qui al Cgcf di sbrigare direttamente casi semplici, senza far intervenire il relativo corpo di polizia cantonale. Questo sfruttamento di sinergie è particolarmente importante nell’ambito della migrazione, tra l’altro sull’asse Nord-Sud, ad esempio per i Cantoni di Uri o Svitto. A seguito dell’associazione a Schengen si è aggiunto un secondo motivo a favore degli accordi con i Cantoni interni, ovvero il controllo delle presone presso le frontiere esterne Schengen dei piccoli aerodromi. Dato che il Cgcf vi è già sporadicamente presente per i controlli doganali, è sensato che esso svolga anche gli eventuali controlli delle persone. Ciò comporta un doppio guadagno dal punto di vista delle risorse a favore degli altri compiti di polizia cantonali: da un canto, il corpo di polizia interessato non deve acquisire le ampie e specifiche cono-

24 FF 2012 4080

25 Rapporto del 15 marzo 2006 concernente la futura collaborazione tra i Cantoni e il Corpo delle guardie di confine, risp. l’Amministrazione federale delle dogane